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NUOVE REGOLE
PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI
Entra in vigore l’1
gennaio 2012 la nuova disposizione della legge n. 183 del
12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati
dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili
esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano
riportare, pena la loro nullità, la dicitura:
”Il presente certificato non può essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi”.
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