Comune di San Giovanni a Piro
S T A
T U TO
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
37 del
03.10.2005
INDICE
TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI
CAPO I – GENERALITA’
Art. 2 Il territorio
Art. 3 La popolazione
CAPO II – OBIETTIVI ISTITUZIONALI
Art. 9 Lo Statuto
Art.10 Regolamenti
Art.11 Gli atti
Art.12 I
procedimenti
Art.15 Convocazione
e presidenza del Consiglio
Art.21 Conferenza dei capigruppo
Art.22 Commissioni Consiliari
CAPO
I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art.39 Diritti e doveri
Art.42 La funzione di direzione dei responsabili degli uffici e servizi
Art.46 Le determinazioni ed i decreti
Art.48 Il Vice Segretario Comunale
Art.50 L’istituzione e L’azienda Speciale –
Principi Comuni-
Art.51 Altre forme di gestione dei servizi
pubblici
decentramento- Principi di
collaborazione
Art.59 Diritto all’informazione
Art.71 Oggetto del referendum
Art.73 Svolgimento della consultazione
Art.86 Indennità e rimborsi spese
Art.87 Il controllo sugli organi
Art.88 Il Controllo sostitutivo
Art.89 Il controllo sugli atti
Art.90 Modalità di controllo sugli atti. Pubblicità degli atti
TITOLO I -
PRINCIPI FONDAMENTALI
CAPO I GENERALITA’
Art. 1 (Il Comune)
1. Il Comune di San Giovanni è ente autonomo, ordinato secondo le norme del presente Statuto, in conformità alla Costituzione della Repubblica Italiana e nell’ambito dei principi stabiliti dalle Leggi generali della Repubblica.
2. L’autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune, dotato di personalità giuridica, esprime sul piano istituzionale il diritto all’autonomia normativa ed amministrativa della Comunità insediata nel suo territorio, ne cura e rappresenta in ogni sede gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
Art. 2 (Il territorio)
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo San Giovanni a Piro e dalle sue frazioni: Scario e Bosco, nonché dagli altri nuclei abitati e contrade ricadenti nel territorio.
2. Il territorio del Comune si estende per ha 3777, e confina con i Comuni di: Camerota, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Torre Orsaia, Santa Marina ed il Mar Tirreno.
3. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.
Art. 3 (La popolazione)
1. Si considerano cittadini del Comune di San Giovanni a Piro tutti coloro che abbiano acquisito la residenza anagrafica nel suo territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità e da qualsiasi altra condizione etnica, sociale, religiosa, culturale, economica.
2. Tutti i cittadini hanno eguali diritti ed eguali doveri nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Art. 4 (Sede e stemma. Albo. Origini. Festività patronale)
1. La sede del Comune, Palazzo Comunale, è situata nel Capoluogo alla Via Roma, 56. Qui si riuniscono normalmente il Consiglio e la Giunta Comunale ed ha il proprio ufficio il Sindaco.
2. E’ consentito che il Consiglio possa riunirsi anche alle frazioni di Bosco e Scario. In casi eccezionali e per particolari esigenze, la Giunta può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
3. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di San Giovanni a Piro e con lo stemma descritto come appresso: “Un albero di pero tra due leoni rampanti”.
4. Il Comune riconosce le proprie origini nell’esperienza dei monaci basiliani, qui insediatisi, provenienti dall’Epiro.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
6. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, fatta salva l’espressa autorizzazione dell’Organo Consiliare.
6. Nel palazzo civico viene individuato apposito spazio destinato all’Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.
7. La festività patronale del Comune ricade nel lunedì successivo all’ultima domenica del mese di maggio, in occasione della ricorrenza di “Maria SS. di Pietrasanta”.
CAPO II –
OBIETTIVI ISTITUZIONALI
Art. 5 (Compiti dell’Amministrazione Comunale)
1. Il Comune di San Giovanni a Piro, nell’ambito delle funzioni istituzionali attribuite dalla Legge e mediante l’assunzione di autonome iniziative, assicura alla popolazione residente la migliore qualità della vita, con riguardo all’equilibrio ambientale, all’uso del territorio, al sistema dei servizi sociali ed allo sviluppo socio-economico.
a) persegue la realizzazione dei principi costituzionali di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia sociale; promuove la più ampia ed effettiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e concorre a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono ad essi il pieno esercizio dei propri diritti civili ;
b) riconosce, valorizza e promuove le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana; sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle comunità locali; favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche; in particolare valorizza e sostiene le associazioni di volontariato ;
c) assicura la tutela dell’equilibrio territoriale ed ambientale e la salvaguardia del paesaggio come beni primari ed irrinunciabili della collettività sangiovannese; persegue la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e della tradizione locale in tutte le sue forme ;
d) persegue la realizzazione di un efficiente ed idoneo sistema integrato di servizi pubblici in favore di tutti cittadini ed assicura la loro concreta fruibilità alle fasce sociali più deboli e disagiate; assume ogni iniziativa opportuna a tutela delle condizioni di vita e della salute dei cittadini in ogni suo aspetto ;
e) promuove le condizioni affinchè sia assicurato a tutti i cittadini il diritto al lavoro ;
f) promuove scambi culturali di solidarietà e di amicizia con alte città in Italia e nel mondo, nell’interesse della pacifica convivenza dei popoli; promuove iniziative di gemellaggio con altri Comuni; favorisce occasioni di incontro e di solidarietà nei confronti dei lavoratori immigrati, al fine di facilitarne l’integrazione sociale.
3. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione di privati, associazioni, organismi ed Enti, cura e promuove lo sviluppo:
a) delle attività turistiche;
b) delle attività sportive e ricreative riconoscedone il valore formativo ed aggregante e, pertanto, ne favorisce l’esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture e sostenendo l’associazionismo sportivo dilettantistico;
c) delle manifestazioni culturali, artistiche, artigianali volte a rafforzare la notorietà internazionale della comunità del Capoluogo e delle frazioni Scario e Bosco.
Art. 6 (La programmazione)
1. Il Comune di San Giovanni a Piro adotta la politica di programmazione come strumento per la ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche e private e coordina a tal fine la propria azione con quella della Regione, della Provincia e degli altri enti territoriali.
2. Il Comune definisce ed attua le proprie scelte programmatorie attraverso la consultazione democratica dei cittadini e con la partecipazione delle Associazioni rappresentative di interessi diffusi e delle categorie sociali ed economiche.
3. Il Comune di San Giovanni a Piro concorre con le altre istituzioni alla determinazione ed all’attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato,della Comunità Europea e di quella internazionale. Concorre, in particolare, con gli altri Enti territoriali campani alla determinazione ed attuazione delle linee programmatiche della Regione Campania.
Art. 7 (Forme di collaborazione)
1. Il Comune di San Giovanni a Piro promuove accordi di programma e convoca conferenze di servizi per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano l’azione coordinata di più enti territoriali e di Amministrazioni pubbliche e vi assicura la propria partecipazione, esprimendo gli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale sulla base di eventuali procedimenti di consultazione democratica.
2. Il Comune di San Giovanni a Piro stipula convenzioni e conclude intese con gli altri Enti locali, ai fini della gestione di servizi o della realizzazione di opere di interesse comune e persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul proprio territorio.
3. Gli accordi sono conclusi dal Sindaco o da suo delegato, nel rispetto delle disposizioni e normative di legge.
CAPO III –
L’AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 8 (Principi)
1. Il Comune di San Giovanni a Piro ispira la propria azione amministrativa ai principi di legalità, di efficienza e di trasparenza e adegua ad essi la propria struttura organizzativa e le norme di funzionamento dei propri organi ed uffici, in conformità ai criteri generali enunciati nel presente Statuto e secondo le modalità stabilite nei Regolamenti.
2. Le forme di partecipazione all’attività amministrativa comunale e i diritti di informazione e di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti d’ufficio sono disciplinati dal Titolo IV del presente Statuto e dal relativo Regolamento.
3. Il Comune assicura la pubblicità dei propri atti e provvedimenti nelle forme previste dal Regolamento ed assicura la periodica informazione alla popolazione sulle attività e sulle decisioni di interesse generale assunte sia dall’Amministrazione Comunale che da organismi sovracomunali, qualora interessino la comunità sangiovannese.
Art. 9 (Lo Statuto)
1. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali per l’organizzazione del Comune, nel quadro dei principi stabiliti dalle Leggi generali della Repubblica.
2. Ogni modifica alle norme statutarie è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale che riporti il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, due ripetuti voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.
3. La deliberazione suddetta divenuta esecutiva a termini di legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, affissa all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, inviata al Ministero degli Interni, con le certificazioni dell’avvenuta pubblicazione per essere inserita nella Raccolta Ufficiale degli Statuti, e resa nota alla cittadinanza con idonee forme di pubblicità.
4. Lo statuto e le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.
5. Le modifiche dello Statuto formalmente poste all’Ordine del Giorno e discusse dal Consiglio Comunale, per le quali non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l’approvazione a norma del presente articolo, non possono essere nuovamente discusse se non richieste per iscritto da almeno due terzi del consiglieri assegnati (per tutta la durata del Consiglio Comunale in carica).
Art. 10 (Regolamenti)
1. Al fine di assicurare che lo svolgimento della propria azione avvenga nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e di certezza del diritto, il Comune di San Giovanni a Piro si dota di propri Regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni,relativamente ai singoli settori dell’attività amministrativa, in conformità a quanto stabilito dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Costituiscono Regolamenti obbligatori del Comune, oltre a quelli specificamente previsti da singole Leggi di settore:
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
- il Regolamento degli uffici e dei servizi ed Organico del personale
- il Regolamento sugli atti amministrativi, sul procedimento e sul diritto di accesso alla documentazione d’ufficio
- il Regolamento sugli istituti di partecipazione e per le consultazioni referendarie
- il Regolamento di contabilità
- il Regolamento per la disciplina dei contratti.
3. Il Consiglio Comunale, salvo il caso del regolamento degli uffici e servizi che è di competenza della Giunta, modifica lo Statuto, ed i Regolamenti qualora leggi statali o regionali modifichino i principi o gli istituti da essi previsti o disciplinati.
Art. 11 (Gli atti)
1. Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati con l’esposizione succinta dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Comune, in base alle risultanze dell’istruttoria.
Art. 12 (I procedimenti)
1. Il Comune adotta le misure organizzative ed assume ogni iniziativa adeguata ad assicurare la massima semplicità, trasparenza e celerità dei procedimenti di propria competenza.
2. I procedimenti amministrativi comunali sono disciplinati da appositi Regolamenti che individuano, per ciascuno di essi, l’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché quello competente per l’adozione del provvedimento finale, e prescrivono il termine entro cui i procedimenti stessi debbono essere conclusi.
3. L’avvio dei procedimenti comunali iniziati d’ufficio deve essere comunicato, nelle forme previste dal Regolamento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché dei controinteressati. La comunicazione deve contenere almeno l’indicazione dell’Amministrazione procedente, l'oggetto del procedimento, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento e ogni altro elemento previsto dalle leggi poste in materia.
TITOLO II –
FORMA DI GOVERNO
CAPO I –
ORGANI DI GOVERNO
Art. 13 (Organi di governo del Comune)
1. Sono organi di governo del Comune di San Giovanni a Piro il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Consiglio Comunale, composto da sedici Consiglieri eletti a suffragio universale e diretto e dal Sindaco, è il massimo organo elettivo della comunità sangiovannese, della quale esprime l’autonomia normativa ed amministrativa definendo gli indirizzi politici e programmatici dell’azione comunale e controllandone l’attuazione.
3. Il Sindaco, eletto a suffragio universale e diretto, è organo responsabile dell’Amministrazione del Comune, di cui rappresenta l’unità in ogni sede istituzionale, ed esercita i poteri attribuitigli dalle legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, anche in qualità di ufficiale di Governo.
4. La Giunta Comunale, composta da sei Assessori nominati dal Sindaco, collabora con il Sindaco stesso alla amministrazione generale del Comune mediante proprie deliberazioni collegiali, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
5. Tutti gli organi di governo concorrono a tradurre sul piano amministrativo le istanze della collettività locale e si avvalgono a tal fine della collaborazione degli organi burocratici del Comune.
6. Il Sindaco ed i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso gli enti e le istituzioni dipendenti dal Comune o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso.
CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE
SEZ. I – Attribuzioni
del Consiglio Comunale
Art. 14 (Competenze)
1. Il Consiglio è titolare in via esclusiva della potestà statutaria e regolamentare e dei poteri generali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
a) criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) tutti gli atti di programmazione e pianificazione, anche settoriale e comunque definiti, le eventuali deroghe ed i relativi pareri;
c) le convenzioni con gli altri enti locali territoriali e la costituzione e modificazione delle forme associative;
e) la disciplina degli istituti di decentramento e di partecipazione;
f) l’organizzazione e l’assunzione dei pubblici servizi, in qualsiasi forma prevista dal presente Statuto, nonché l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e le aperture di credito non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l’emissione di prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o degli organi burocratici;
n) l’assunzione di quote di partecipazione in società di capitali;
o) gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nei termini di legge e nel rispetto delle condizioni di pari opportunità tra i sessi;
p) l’iniziativa per l’indizione dei referendum consultivi;
q) qualsiasi altro oggetto che la Giunta ritenga di devolvere di propria iniziativa al Consiglio per riceverne gli indirizzi.
3. Le deliberazioni nelle materie di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dalla Giunta, né ad essa delegate, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
4. Sono fatte salve le eventuali modifiche alle competenze del Consiglio Comunale stabilite da leggi speciali.
Art. 15 (Convocazione e presidenza del Consiglio)
1. Il Sindaco convoca, entro dieci giorni dalla proclamazione, la prima seduta del Consiglio Comunale, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, al fine di procedere alla convalida degli eletti, alla comunicazione degli Assessori nominati, alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. Nella prima seduta,
il Consiglio può eleggere il proprio Presidente a scrutinio segreto e voto
limitato ad un candidato.
3. Per l’elezione del Presidente è richiesto il voto favorevole di 9 Consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il Consigliere più anziano di età.
4. All’Ufficio di Presidenza sono assicurati mezzi e strutture idonee all’espletamento delle proprie funzioni.
SEZ. II – I Consiglieri
Comunali
Art. 16 (Stato giuridico)
1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l’intera popolazione del Comune di San Giovanni a Piro e ne persegue gli interessi generali, svolgendo le proprie funzioni senza vincolo di mandato e con le prerogative attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. La legge disciplina il sistema elettorale dei Consiglieri Comunali e la loro posizione giuridica con riguardo ad aspettative, permessi ed indennità.
3. I Consiglieri Comunali hanno l’obbligo, salvo motivato impedimento, di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari e degli altri organi di cui fanno parte.
Art. 17 (Durata in carica)
1. Il Consiglio dura in carica per cinque anni sino alla proclamazione dei nuovi eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica, nella pienezza delle proprie attribuzioni, all’atto della proclamazione degli eletti ed acquisiscono lo status definitivo con la convalida degli eletti. In caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. La carica di Consigliere Comunale cessa per morte, decadenza, rimozione, dimissioni, scioglimento del consiglio.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dall’art. 38, comma 8, del D.Lgs.vo n. 267/2000. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
5. La decadenza del consigliere comunale, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere disposta quando il consigliere risulta assente a quattro sedute consecutive di consiglio comunale, senza giustificati motivi. In tale evenienza, il Sindaco, su sua autonoma iniziativa o su segnalazione da parte di consiglieri, dopo aver verificato le assenze, notifica al consigliere l’avviso con la richiesta delle giustificazioni delle assenze, da fornire entro dieci giorni. La proposta di decadenza viene comunque portata in discussione nella prima seduta utile successiva di consiglio, che si pronuncia definitivamente. La proposta di decadenza deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Il Consigliere cessato dalla carica è sostituito dal candidato che nella medesima lista elettorale abbia una cifra individuale maggiore (cifra di lista aumentata dai voti di preferenza). In caso di pari cifra individuale, precede colui che precedeva nell’ordine della lista. La surrogazione è deliberata dal Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva al verificarsi della causa di cessazione. In caso di dimissioni, la seduta deve svolgersi entro dieci giorni dalla data di presentazione delle stesse. In caso di pronuncia di decadenza si procede nella stessa riunione alla surrogazione.
7. Negli stessi termini di cui al comma precedente si procede per la temporanea supplenza del Consigliere Comunale colpito da provvedimento di sospensione a norma di legge.
Art. 18 (Prerogative dei Consiglieri Comunali)
1. I Consiglieri Comunali, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno diritto ad accedere a tutte le informazioni e di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale senza limitazioni, salvo l’obbligo di mantenere la riservatezza, ai sensi di legge.
2. I Consiglieri Comunali hanno altresì diritto ad ottenere gratuitamente copia di qualsiasi documento formato dal Comune o depositato presso gli uffici, la cui conoscenza sia necessaria per lo svolgimento del mandato, ad eccezione degli atti dichiarati riservati ai sensi del successivo articolo 54. Il Regolamento può prevedere la consegna di una sola copia a ciascun gruppo consiliare per gli atti la cui riproduzione integrale risulti particolarmente onerosa.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di tempestiva informazione e di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Essi hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
4. I diritti previsti nel presente Statuto sono esercitati nelle forme e secondo i termini e le modalità fissate nel Regolamento del Consiglio.
SEZ. III –
Organizzazione del Consiglio
Art. 19 (Regolamento del Consiglio Comunale)
1. Nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, l’attività del Consiglio Comunale è disciplinata con apposito Regolamento che contiene ogni norma relativa al funzionamento del collegio.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal Regolamento, e si svolgono in modo da assicurare l’efficienza e la produttività dei lavori consiliari, nel rispetto delle prerogative dei Consiglieri e della libera espressione della dialettica democratica.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria per l’approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati e del Rendiconto di gestione. Tutte le altre sedute sono straordinarie, quando convocate dal Presidente o richieste da almeno un quinto dei consiglieri. Il Consiglio può essere convocato d’urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio, illustrando le deliberazioni proposte nelle materie di competenza ed intervenendo nella discussione consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
5. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio, illustrando le deliberazioni proposte nelle materie di competenza ed intervenendo nella discussione consiliare senza diritto di voto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
6. Per la discussione di argomenti di particolare rilevanza sociale o di interesse generale, le sedute del Consiglio possono svolgersi in luogo diverso dalla sede comunale e più idoneo a consentire la partecipazione della cittadinanza.
Art. 20 (Gruppi Consiliari)
1. Il Consiglio Comunale è articolato in gruppi consiliari, formati sulla base della libera dichiarazione di appartenenza resa da ciascun Consigliere ad inizio del mandato e costituiti come autonome forme di aggregazione dei Consiglieri, in ragione di un comune orientamento politico-amministrativo.
2. Ogni Consigliere ha il diritto, nel corso del mandato, di abbandonare il proprio gruppo di appartenenza e di aderire ad altro gruppo consiliare già costituito ovvero di costituirsi in gruppo autonomo, dichiarando al Consiglio in seduta pubblica la propria decisione, purchè ogni gruppo non risulti costituito da meno di due consiglieri.
3. E consentito formare un Gruppo costituito anche da un solo Consigliere, purchè lo stesso dichiari e comprovi di appartenere ad un partito politico costituito a livello nazionale.
Art. 21 (Conferenza dei capigruppo)
1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco per la eventuale preparazione delle sedute consiliari e negli altri casi previsti dal Regolamento, che ne determina le funzioni e ne disciplina l’attività.
Art. 22 (Commissioni Consiliari)
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno Commissioni di lavoro per lo svolgimento di attività istruttorie, di indagine, di studio e di controllo.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento delle Commissioni, in modo da assicurare all’interno di ciascuna di esse la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.
3. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione degli organi burocratici e degli uffici comunali.
4. Sono fatte salve le Commissioni previste da leggi speciali.
CAPO III –
SEZ. 1 – Attribuzioni
della Giunta
Art. 23 (Competenze)
1. 1.La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione generale del Comune mediante l’adozione di deliberazioni nelle materie che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservate al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Sindaco e degli organi burocratici.
2. La Giunta svolge una funzione propositiva e collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali.
3. La Giunta svolge una funzione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, di cui attua gli indirizzi politici e programmatici e a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
4. Il Sindaco può devolvere alla Giunta Comunale l’esame dei provvedimenti di propria esclusiva competenza, al fine di acquisirne il parere. La Giunta esprime il proprio orientamento con deliberazione avente forma ed efficacia di atto interno, salva la competenza e la responsabilità del Sindaco per l’adozione del provvedimento finale in forma di atto monocratico.
5. La Giunta è
competente a valutare la promozione o resistenza in giudizio per le liti in
materia civile, amministrativa, penale.
Art. 24 (Funzionamento)
1. L’attività della Giunta è normata con apposito regolamento che disciplina le formalità di convocazione, la costituzione del collegio, le modalità di discussione, l’istruttoria e la validità delle deliberazioni ed ogni altro oggetto attinente al suo funzionamento.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e si svolgono in modo da garantire l’efficienza e la produttività dei lavori collegiali.
Art. 25 (Rapporti con la dirigenza)
1. La Giunta indirizza e controlla l’azione dei dirigenti/Responsabili di Servizio, secondo le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei servizi comunali, nel rispetto del principio di distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale.
2. Il Regolamento si ispira al criterio per cui spettano alla Giunta tutti gli atti a contenuto generale o che implichino l’esercizio di discrezionalità politico-amministrativa, mentre compete agli organi burocratici, in conformità a quanto più precisamente stabilito dal successivo art. 43, l’adozione degli atti, anche a rilevanza esterna e anche comportanti impegno di spesa, che costituiscano espressione di mera discrezionalità tecnica e gestionale.
3. Sulla base delle scelte di bilancio e sentite le proposte dei dirigenti/Responsabili di Servizi, la Giunta programma annualmente gli obiettivi dell’azione amministrativa, definendo i relativi indirizzi e le priorità ed assegnando a ciascun settore o servizio di livello dirigenziale una quota-parte delle risorse finanziarie in relazione alle rispettive competenze istituzionali ed agli obiettivi programmatici prefissati.
4. La Giunta può inoltre affidare ai dirigenti/Responsabili di Servizi, con proprie deliberazioni in forma di atto interno, l’incarico di attuare obiettivi specifici, che comportino la predisposizione di atti amministrativi, lo svolgimento di particolari servizi, la redazione di pareri, relazioni o perizie ovvero l’elaborazione di soluzioni tecniche, amministrative, contabili.
5. La Giunta controlla l’attività dei dirigenti/Responsabili di servizio, verificando periodicamente l’attuazione degli obiettivi e la qualità dei risultati raggiunti nella gestione, anche ai fini di una valutazione della responsabilità dirigenziale.
SEZ: II – Composizione,
elezione, sfiducia
Art. 26 (Composizione)
1. La Giunta Comunale di San Giovanni a Piro è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori.
2. Nella composizione della Giunta viene assicurato il rispetto del principio della pari opportunità tra i sessi.
3. Possono essere nominati alla carica di Assessore i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti dalla legge per la carica di Consigliere Comunale.
Art. 27 (Gli Assessori)
1. Gli Assessori Comunali sono titolari di poteri e responsabilità esclusivamente collegiale, in qualità di componenti della Giunta. Essi non esercitano a titolo individuale funzioni a rilevanza giuridica esterna, salve quelle eventualmente attribuite dal Sindaco in base a delega di poteri conferita per iscritto.
2. Gli Assessori sono individualmente responsabili nei confronti del Sindaco, sotto il profilo politico-amministrativo, dell’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta nel settore dell’Amministrazione Comunale ad essi affidato.
a) interagiscono con i dirigenti/Responsabili di Servizi, fornendo ad essi le direttive per la predisposizione degli atti e dei progetti da sottoporre all’esame degli organi elettivi;
b) svolgono ogni attività istruttoria e preparatoria dei lavori della Giunta e del Consiglio, nell’ambito degli incarichi ad essi attribuiti;
c) propongono ed illustrano nelle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta gli schemi di deliberazione e le altre proposte di intervento e rispondono alle interrogazioni formulate dai Consiglieri Comunali nelle materie di competenza;
d) assicurano il ricevimento periodico del pubblico e mantengono il rapporto con i cittadini a qualsiasi titolo interessati ai procedimenti di competenza del rispettivo settore.
Art. 28 (Nomina, revoca e sostituzione degli Assessori)
1. Gli Assessori comunali sono nominati dal Sindaco. L’atto di nomina è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che vengono discussi con apposita deliberazione consiliare.
2. Nell’atto di nomina il Sindaco indica i settori affidati alla cura di ciascun Assessore, nel rispetto della ripartizione organica delle competenze definita nel regolamento degli uffici e dei servizi, designa il Vice Sindaco e indica i singoli Assessori eventualmente destinatari di delega di funzioni ai sensi del successivo art. 33 del presente Statuto.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco provvede immediatamente alla sostituzione degli Assessori revocati, dimissionari o cessati dalla carica per qualsiasi altra causa, dandone ugualmente comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
Art. 29 (Decadenza della Giunta e del Sindaco)