STATO CIVILE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrimonio 

Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio

cosa è: il documento che permette di contrarre matrimonio.

a chi serve: è indispensabile a chi intende sposarsi.

chi lo rilascia: l'Ufficio dello stato civile.

quando lo rilascia: il nullaosta viene rilasciato solo dopo che le pubblicazioni di matrimonio sono rimaste affisse otto giorni più tre giorni successivi di deposito. Alla scadenza dei termini il Comune rilascia il nullaosta da consegnare al parroco (rito concordatario o religioso) o all'ufficiale di stato civile (rito civile) per fissare la data di celebrazione del matrimonio;

quanto dura: decade dopo 180 giorni qualora il matrimonio non venga celebrato entro tale periodo.

Pubblicazioni

Per sposarsi, sia con rito civile sia religioso, sono necessarie le "pubblicazioni di matrimonio". Le pubblicazioni devono essere richieste all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi e vengono poi eseguite anche nel Comune di residenza dell'altro. L'atto di pubblicazione rimane affisso alla Casa Comunale almeno otto giorni consecutivi e il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno compiute le pubblicazioni. Se il matrimonio non è celebrato entro 180 giorni successivi alle pubblicazioni, le stesse si considerano come non avvenute. Se uno degli sposi, o entrambi, non può essere presente all'atto delle pubblicazioni, può presentarsi un delegato con procura. Al momento della richiesta allo Stato Civile bisogna produrre idoneo e valido documento di identità personale.

come

Cittadini italiani

  • Residenti a San Giovanni a Piro e che qui desiderano sposarsi fissano un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile. I documenti necessari vengono richiesti di ufficio.

  • Residenti fuori San Giovanni a Piro e che a San Giovanni a Piro desiderano sposarsi fissano il matrimonio con l'ufficiale di Stato Civile e gli presentano la delega rilasciata dal Comune che ha effettuato le pubblicazioni, firmata dal Sindaco.

Cittadini stranieri

  • Residenti a San Giovanni a Piro e che qui desiderano sposarsi fissano l'appuntamento con l'ufficiale di Stato Civile e presentano una dichiarazione del Consolato o Ambasciata del Paese di origine che nulla osta al matrimonio (art. 116 Codice Civile) e contenente chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, stato civile, residenza, cittadinanza. Gli altri documenti necessari, salvo quello di identità personale che va sempre e comunque presentato, saranno richiesti di ufficio.

  • Residenti fuori San Giovanni a Piro e che a San Giovanni a Piro desiderano sposarsi fissano appuntamento con l'ufficiale di Stato Civile e, oltre al documento di identità personale, devono produrre la delega rilasciata dal Comune che ha effettuato le pubblicazioni, firmata dal Sindaco.

Minorenni che hanno già compiuto 16 anni

Sia italiani che stranieri, fatta salva la produzione del documento consolare per gli stranieri, devono presentare copia autenticata dell'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni. Per ottenere questa autorizzazione è necessario presentare domanda al Tribunale stesso, corredata da stato di famiglia in bollo, rilasciato dall'Anagrafe, e due estratti di nascita del minore in carta semplice, rilasciati dallo Stato Civile, o, per gli stranieri, certificato analogo, rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine.

Se la dichiarazione consolare richiesta agli stranieri non riporta la paternità e maternità, occorre produrre il certificato di nascita con allegata la traduzione, che deve essere fatta da un traduttore ufficiale, con verbale di asseverazione presso l'Ufficio della Pretura.

 

dove

  • Ufficio Anagrafe e Ufficio  di Stato Civile - Via Roma n. 56

  • Tribunale per i Minorenni  - Salerno

quando

  •  - da lunedì a venerdì 9.00 – 13,00 – lunedì e giovedì 16,00 / 19,00

Contestualmente alla celebrazione, sia civile sia religiosa, gli sposi dichiarano il regime patrimoniale da loro scelto (comunione o separazione dei beni). Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione di fronte ad un notaio, trascritta e annotata sull'atto di matrimonio a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

 

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Matrimonio civile

La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile agli articoli 106 e seguenti. Nel giorno stabilito, l'ufficiale di Stato civile (il Sindaco o un suo delegato), nella Casa Comunale, alla presenza di due testimoni, anche parenti, celebra il matrimonio.

 

dove

  • Ufficio Stato Civile – SAN GIOVANNI A PIRO - Via Roma n. 56

quando

 

Non prima di 4 e non dopo 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni di matrimonio. Il giorno e l'orario vanno comunque concordati preventivamente con l’ufficiale di Stato Civile presso gli Uffici

 

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Matrimonio religioso

  

Coloro che intendono celebrare il matrimonio religioso, secondo il culto cattolico, o uno degli altri culti riconosciuti dallo Stato italiano, devono preventivamente munirsi di richiesta di pubblicazione del parroco o equivalente ministro di culto, tranne che per i seguenti culti: Chiesa valdese, Comunità israelitica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.B.I., C.E.L.I., per i quali è sufficiente la richiesta scritta degli interessati.

   

quando


Non prima di 4 e non dopo 180 giorni dal compimento  delle pubblicazioni di matrimonio.  


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Denuncia di nascita

perché si deve adempiere: la denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria, in quanto prevista dalla legge, entro dieci giorni dalla data del parto.

chi deve adempiere:

1) se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata

- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto;

2) se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata

- da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.

come si fa: nel caso di denuncia di nascita presentata al Direttore Sanitario non è necessaria alcuna formalità. Nel caso di denuncia presentata all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.

dove si può adempiere: presso l'Ufficio  dello Stato Civile

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Riconoscimento di un figlio naturale

  
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Il riconoscimento può essere fatto:
 
all'atto della denuncia di nascita:

- da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, presentando gli stessi documenti per la denuncia di nascita

successivamente alla nascita:

- con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune;
- con dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
- con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
- con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.

  

Denuncia di morte
 

La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

chi deve adempiere: la denuncia và inoltrata dai familiari o da un delegato entro le 24 ore dall'evento. Per i decessi in Ospedale o in Istituto, la denuncia deve essere inoltrata all'Amministrazione Comunale dal Direttore Sanitario, o dai familiari, o da un delegato.

come si fa: per i decessi in abitazione è necessario presentarsi all'ufficiale dello stato civile in presenza di un dichiarante o delegato esibendo i seguenti documenti:

  • avviso di morte compilato dal medico curante;

  • scheda Istat compilata dal medico curante;

  • accertamento di decesso compilato dal medico curante.

dove si può adempiere: presso l'Ufficio dello Stato Civile

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