|
|
|
|
Matrimonio
Certificato
di avvenuta pubblicazione di matrimonio
cosa è: il documento che permette di contrarre matrimonio.
a
chi serve: è indispensabile a chi intende sposarsi.
chi
lo rilascia: l'Ufficio dello stato civile.
quando
lo rilascia: il nullaosta viene rilasciato solo dopo che le pubblicazioni
di matrimonio sono rimaste affisse otto giorni più tre giorni successivi
di deposito. Alla scadenza dei termini il Comune rilascia il nullaosta da
consegnare al parroco (rito concordatario o religioso) o all'ufficiale di
stato civile (rito civile) per fissare la data di celebrazione del
matrimonio;
quanto
dura: decade dopo 180 giorni qualora il matrimonio non venga celebrato
entro tale periodo.
Pubblicazioni
Per sposarsi, sia con rito civile sia religioso, sono necessarie le
"pubblicazioni di matrimonio". Le pubblicazioni devono essere
richieste all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei
due sposi e vengono poi eseguite anche nel Comune di residenza dell'altro.
L'atto di pubblicazione rimane affisso alla Casa Comunale almeno otto
giorni consecutivi e il matrimonio non può essere celebrato prima del
quarto giorno compiute le pubblicazioni. Se il matrimonio non è celebrato
entro 180 giorni successivi alle pubblicazioni, le stesse si considerano
come non avvenute. Se uno degli sposi, o entrambi, non può essere
presente all'atto delle pubblicazioni, può presentarsi un delegato con
procura. Al momento della richiesta allo Stato Civile bisogna produrre
idoneo e valido documento di identità personale.
come
Cittadini
italiani
-
Residenti
a San Giovanni a Piro e che qui desiderano sposarsi fissano un
appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile. I documenti necessari
vengono richiesti di ufficio.
-
Residenti
fuori San Giovanni a Piro e che a San Giovanni a Piro desiderano
sposarsi fissano il matrimonio con l'ufficiale di Stato Civile e gli
presentano la delega rilasciata dal Comune che ha effettuato le
pubblicazioni, firmata dal Sindaco.
Cittadini
stranieri
-
Residenti
a San Giovanni a Piro e che qui desiderano sposarsi fissano
l'appuntamento con l'ufficiale di Stato Civile e presentano una
dichiarazione del Consolato o Ambasciata del Paese di origine che
nulla osta al matrimonio (art. 116 Codice Civile) e contenente
chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita,
paternità e maternità, stato civile, residenza, cittadinanza. Gli
altri documenti necessari, salvo quello di identità personale che va
sempre e comunque presentato, saranno richiesti di ufficio.
-
Residenti
fuori San Giovanni a Piro e che a San Giovanni a Piro desiderano
sposarsi fissano appuntamento con l'ufficiale di Stato Civile e, oltre
al documento di identità personale, devono produrre la delega
rilasciata dal Comune che ha effettuato le pubblicazioni, firmata dal
Sindaco.
Minorenni
che hanno già compiuto 16 anni
Sia
italiani che stranieri, fatta salva la produzione del documento consolare
per gli stranieri, devono presentare copia autenticata dell'autorizzazione
del Tribunale dei Minorenni. Per ottenere questa autorizzazione è
necessario presentare domanda al Tribunale stesso, corredata da stato di
famiglia in bollo, rilasciato dall'Anagrafe, e due estratti di nascita del
minore in carta semplice, rilasciati dallo Stato Civile, o, per gli
stranieri, certificato analogo, rilasciato dalla competente autorità del
Paese di origine.
Se
la dichiarazione consolare richiesta agli stranieri non riporta la
paternità e maternità, occorre produrre il certificato di nascita con
allegata la traduzione, che deve essere fatta da un traduttore ufficiale,
con verbale di asseverazione presso l'Ufficio della Pretura.
dove
quando
Contestualmente
alla celebrazione, sia civile sia religiosa, gli sposi dichiarano il
regime patrimoniale da loro scelto (comunione o separazione dei beni).
Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione di
fronte ad un notaio, trascritta e annotata sull'atto di matrimonio a cura
dell'Ufficio di Stato Civile.
indietro
Matrimonio
civile
La
celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile agli
articoli 106 e seguenti. Nel giorno stabilito, l'ufficiale di Stato civile
(il Sindaco o un suo delegato), nella Casa Comunale, alla presenza di due
testimoni, anche parenti, celebra il matrimonio.
dove
quando
Non
prima di 4 e non dopo 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni di
matrimonio. Il giorno e l'orario vanno comunque concordati preventivamente
con l’ufficiale di Stato Civile presso gli Uffici
indietro
Matrimonio
religioso
Coloro
che intendono celebrare il matrimonio religioso, secondo il culto
cattolico, o uno degli altri culti riconosciuti dallo Stato italiano,
devono preventivamente munirsi di richiesta di pubblicazione del parroco o
equivalente ministro di culto, tranne che per i seguenti culti: Chiesa
valdese, Comunità israelitica, Chiesa cristiana avventista del settimo
giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.B.I., C.E.L.I., per i quali è
sufficiente la richiesta scritta degli interessati.
quando
Non
prima di 4 e non dopo 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni di
matrimonio.
indietro
|
|
|
|
|
|
Denuncia
di nascita
perché
si deve adempiere: la denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria, in
quanto prevista dalla legge, entro dieci giorni dalla data del parto.
chi
deve adempiere:
1)
se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene
riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere
presentata
-
da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore
sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni
dalla data del parto;
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di
residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro
dieci giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di
nascita entro dieci giorni dalla data del parto;
2)
se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve
essere presentata
-
da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario
dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data
del parto;
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato
Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un
preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato
Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.
come
si fa: nel caso di denuncia di nascita presentata al Direttore Sanitario
non è necessaria alcuna formalità. Nel caso di denuncia presentata
all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di
assistenza al parto rilasciata dal medico.
dove
si può adempiere: presso l'Ufficio dello Stato Civile
indietro
Riconoscimento
di un figlio naturale
Il
figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo":
la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei
genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in
tal caso è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo
uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e
due lo riconoscono).
Il riconoscimento può essere fatto:
all'atto della denuncia di nascita:
-
da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei
riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, presentando gli
stessi documenti per la denuncia di nascita
successivamente
alla nascita:
-
con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi
Comune;
- con dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
- con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
- con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si
acquista lo stato di figlio legittimo.
Denuncia
di morte
La
denuncia di morte è obbligatoria per legge.
chi
deve adempiere: la denuncia và inoltrata dai familiari o da un
delegato entro le 24 ore dall'evento. Per i decessi in Ospedale o in
Istituto, la denuncia deve essere inoltrata all'Amministrazione Comunale
dal Direttore Sanitario, o dai familiari, o da un delegato.
come
si fa: per i decessi in abitazione è necessario presentarsi
all'ufficiale dello stato civile in presenza di un dichiarante o delegato
esibendo i seguenti documenti:
-
avviso
di morte compilato dal medico curante;
-
scheda
Istat compilata dal medico curante;
-
accertamento
di decesso compilato dal medico curante.
dove
si può adempiere: presso l'Ufficio dello Stato Civile
indietro
|
|
|