COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO

(PROVINCIA DI SALERNO)

                            

   
 
REGOLAMENTO  PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
       
 DEL   DIFENSORE   CIVICO COMUNALE
          
 

 

 

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____  del _______________

ART. l

 (Oggetto del regolamento)

  1.  - Il   presente   regolamento,   nell' ambito   dei   principi   fissati   dalla  legge e dallo Statuto comunale, disciplina

              l' attivazione ed il funzionamento dell'Ufficio del  Difensore Civico del Comune di San Giovanni a Piro.

 

ART.2

(Elezione, durata in carica e rimozione) 

  1. - L' elezione del Difensore Civico, i requisiti richiesti per accedere all'ufficio, la sua durata in carica sono regolati dallo Statuto.

  2. - Il Difensore Civico è nominato, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 76, comma 4, tra persone che posseggano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e che non rivestano tale carica nel Comune.

  3. - L' avvenuta elezione è comunicata all'interessato dal Sindaco, con invito a rendere davanti a sè, entro dieci giorni dalla conseguita giuridica efficacia della deliberazione consiliare, la dichiarazione di “accettare con impegno ad adempiere le funzioni conferitegli secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento”.

  4. - Il Difensore Civico può essere rimosso su proposta motivata di almeno n.9 Consiglieri comunali, con provvedimento motivato del Consiglio, da adottare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, per grave inadempimento ai doveri d’ufficio. 

        

ART.3

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

  1. - Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono stabilite dallo Statuto.

  2. - Il Sindaco, qualora accerti l'esistenza di cause originarie o sopravvenute di ineleggibilità ovvero di incompatibilità non tempestivamente rimosse, convoca il Consiglio comunale per la pronuncia di decadenza del Difensore Civico. 

  3. - La decadenza non è pronunciata se il Difensore Civico provvede, entro un termine di venti giorni dalla notifica della contestazione della causa ostativa, alla rimozione della stessa dandone comunicazione al Sindaco.

  4. - L'elezione del nuovo Difensore Civico è effettuata entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza.

 

ART. 4

(Cessazione dalla carica)

  1. - Oltre che per compimento del mandato, per decadenza e per rimozione, il Difensore Civico cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per morte e per impedimento permanente nell' esercizio delle funzioni. 

  2. - Le dimissioni, presentate per iscritto al Sindaco ed assunte al protocollo generale del Comune il giorno della presentazione, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

  3. - L'elezione del nuovo Difensore Civico ha luogo entro sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni.

  4. - Nello stesso termine si procede in caso di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni.

 

ART.  5

(Principi dell'azione)

  1. - Il Difensore Civico persegue le finalità indicate dalle leggi e dallo Statuto del Comune e provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi diffusi. E' garante e promotore dell' imparzialità e del buon andamento dell' Amministrazione comunale.

  2. - Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo giuridico o funzionale.

  3. - Il Difensore Civico è tenuto a ricevere segnalazioni ed istanze presentate all'ufficio indipendentemente dalla propria competenza. Qualora valuti la propria incompetenza rispetto alle segnalazioni o istanze ricevute il Difensore Civico provvede ad inviarle all'ufficio competente dandone contestuale comunicazione alI 'interessato.

  4. - Il Difensore civico interviene a difesa del cittadino a garanzia della legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità nell'azione di uffici e servizi.

  5. - Il Difensore Civico non ha competenza ad intervenire su :
    a)      atti dell’Amministrazione di contenuto meramente politico;
    b)      atti e procedimenti   in   riferimento   ai    quali     pende    ricorso   davanti   ad   organi  giurisdizionali  amministrativi, civili e tributari;
    c)      provvedimenti e   comportamenti   oggetto di  procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria;
    d)      questioni o pretese da far valere dai dipendenti dell’Ente derivanti dal rapporto di   impiego o di lavoro;

ART.  6

 (Soggetti destinatari dell'attività)

  1. - Il Difensore Civico esercita  le proprie funzioni nei confronti dell'amministrazione comunale di  San Giovanni a Piro e degli enti ed organismi da  essa dipendenti, controllati o partecipati.

  2. - Non possono richiedere l’intervento del Difensore Civico, ai sensi del presente articolo:
    a)      le pubbliche amministrazioni centrali o locali;
    b)      gli Assessori e i Consiglieri comunali in carica, per questioni attinenti il mandato, salve le ipotesi di cui all’art. 9 del presente Regolamento;
    c)      il Segretario Comunale;
    d)      il Revisore dei Conti. 

  3. - Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse dai concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, o da incaricati di prestazioni professionali, o di lavoro autonomo.

ART. 7

(Prerogative e poteri)

  1. - Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni con le prerogative ed i poteri stabiliti dallo Statuto.

  2. - Egli è tenuto a comunicare i giorni e gli orari di ricevimento al pubblico. E’ tenuto, altresì, a comunicare per iscritto all’Ente l’impedimento temporaneo all’esercizio del servizio per ferie, malattia o altra causa.

  3. - Il Difensore Civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti. Allo stesso, in particolare, senza il limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del proprio intervento e di ottenerne il rilascio di copie. Fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento, la richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo provvedimento.

  4. - Il Difensore Civico è tenuto al segreto su quanto acquisito sulla base di atti esclusi dal diritto di accesso ai sensi di legge, nonché atti comunque riservati e secretati.

  5. - Le informazioni, la consultazione ed il rilascio di copie richiesti dal Difensore Civico sono forniti o consentiti dal responsabile del procedimento competente, con completezza e celerità e comunque entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.

  6. - Il Difensore Civico, in caso di rilevate irregolarità, negligenze, disfunzioni, ritardi, inefficienze, omissioni, illegittimità, può segnalare agli organi competenti, ai fini anche di eventuale apertura di procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, i dipendenti che non ottemperano all'osservanza dei propri doveri d'ufficio e delle norme previste dal presente regolamento.

  7. - Il Difensore Civico segnala al Segretario Comunale i servizi ed i dipendenti  responsabili delle disfunzioni di cui al comma 6.

 

ART.  8

 (Modalità di intervento)

  1. - I cittadini che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune o degli enti ed organismi da esso dipendenti o controllati, per poter ottenere l'intervento del Difensore Civico, devono prima chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica all'ufficio competente. Trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta ovvero ne abbiano ricevuta una da essi ritenuta insoddisfacente, possono chiedere, per iscritto, l'intervento del Difensore Civico. Nella richiesta, l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a pena di decadenza dell’istanza, di avere o meno presentato sulla stessa questione ricorsi ad altri organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.

  2. - L'istanza presentata al Difensore Civico è dallo stesso sottoposta a preliminare istruttoria e deve concludersi con un parere formale circa la propria competenza. Dell’eventuale ritenuta incompetenza, è data comunicazione motivata all'interessato, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’istanza.

  3. - Il Difensore Civico, valutati positivamente la propria competenza e il fondamento dell'istanza oggetto del proprio intervento, ne da' comunicazione al responsabile del procedimento il quale è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta.

  4. - L'esame della pratica, congiuntamente con il Responsabile del procedimento,  persegue l'obiettivo, dopo aver accertato lo stato dei fatti, di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi. Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto dell'intervento si deve tener conto delle osservazioni del Difensore Civico.

  5. - Il Difensore Civico, nelle materie oggetto di intervento, può esperire, a richiesta scritta dell'istante, tentativi di conciliazione. L'Amministrazione, in tal caso, è tenuta a convocare l'istante con la presenza del Difensore Civico. Nel corso del tentativo di conciliazione il Difensore Civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo. 

  6. - Il Difensore Civico deve fornire risposta motivata, qualora venga attivato nelle forme prescritte, sulle istanze di cui sia competente, entro sessanta giorni dall’attivazione.

  7. - Il reclamo al Difensore Civico non impedisce ai cittadini interessati, purché ciò venga tempestivamente comunicato, di avvalersi dei rimedi amministrativi e giurisdizionali a tutela delle loro posizioni soggettive.

  8. - Il Difensore Civico deve, comunque, sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale. Qualora nell' esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un fatto costituente reato, ha l' obbligo di denunciarlo all' autorità giudiziaria.

  9. - L'accesso all'Ufficio del Difensore Civico è gratuito.

 

ART. 9

(Funzioni di controllo di legittimità)

  1. - Su richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri   comunali,   sono   sottoposte    al controllo preventivo di legittimità del Difensore Civico le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale riguardanti:
    a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
    b) assunzioni di personale, dotazioni organiche e relative variazioni.

  2. - La richiesta,   contenente   esplicita   indicazione   dei vizi di legittimità e delle norme che si assumono violate, è presentata, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'affissione della  delibera all'albo pretorio, alla Segreteria del Comune che, non oltre il terzo giorno lavorativo successivo, la trasmette al Difensore Civico, corredata dalla delibera oggetto di denunziata illegittimità e degli atti e documenti alla stessa allegati e nella stessa   richiamati.

  3. - In attesa della definizione del procedimento di controllo, l'efficacia dell'atto rimane sospesa.

  4. - Nell'ambito del procedimento di controllo, il Difensore Civico può disporre, per il tramite della segreteria comunale:
    a) l'audizione del responsabile della struttura organizzativa competente per materia;
    b) la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio al Sindaco dell' organo deliberante.

  5. - La Segreteria comunale assicura che le richieste di audizione e di chiarimento siano assolte con tempestività e, comunque, entro un termini di giorni cinque dalla richiesta.

  6. - L 'attivazione dei procedimenti previsti ai commi 4 e 5 non interrompe, né sospende il termine assegnato al Difensore Civico per l' esercizio del controllo di legittimità.

  7. - Qualora il Difensore Civico ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’Ente entro quindici giorni dalla richiesta di controllo e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

  8. - La decisione assunta dal Difensore Civico, in ogni caso, è partecipata ai consiglieri che hanno avanzato la richiesta di controllo ed alla Segreteria comunale entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

  9. - Le comunicazioni tra il Difensore Civico e la Segreteria comunale sono effettuate con mezzi idonei ad attestare la ricezione e la relativa data.

  10. - Il controllo del Difensore Civico è esercitato entro i limiti delle illegittimità denunciate, nei termini, con le modalità e per gli effetti previsti dalla legge.

  

ART. 10

 (Rapporti con il Consiglio comunale)

  1. - Il Difensore Civico trasmette, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, al Sindaco la relazione sull' attività svolta nel periodo precedente segnalando le irregolarità, le negligenze, le disfunzioni, i ritardi, le omissioni riscontrate e formulando osservazioni e suggerimenti, nonchè proposte di iniziative per innovazioni procedurali, organizzative ed amministrative. 

  2. - La relazione del Difensore Civico, a cura del Sindaco, è trasmessa agli assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale ed al Direttore generale, se nominato.

  3. - La relazione del Difensore Civico è discussa dal Consiglio comunale, con la partecipazione dello stesso Difensore Civico, che ha diritto di intervento per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.

  4. - Il Difensore Civico, in caso di particolare rilevanza ed urgenza, può inviare relazione al Sindaco segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

 

ART. 11

(Rapporti con le commissioni consiliari e la Giunta)

  1. - Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore Civico per acquisire informazioni sull'attività svolta dallo stesso.

  2. - Il Difensore Civico, su sua richiesta, è ascoltato dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale in ordine all'esercizio delle funzioni del proprio ufficio.

   

ART. 12

(Rapporti con il Sindaco )  

  1. - Il Difensore civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali è richiesto l’intervento del Sindaco stesso o degli organi comunali.

  2. - Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi diretti ad assicurare il funzionamento del proprio ufficio.

   

ART. 13

 (Tutela della riservatezza)

  1. - Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.

  2. - Le relazioni al Consiglio comunale non possono contenere riferimenti a singole persone.

   

ART. 14

(Mezzi dell'azione)

  1. - Il Difensore Civico ha sede presso il Comune di San Giovanni a Piro.

  2. - Il Comune fornisce al Difensore Civico i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali e quant’altro necessita per il buon funzionamento dell’Ufficio. La spesa è a carico del bilancio comunale ed è impegnata e liquidata su apposito intervento.

   

ART . 15

 (Indennità)  

  1. - Al Difensore civico è assegnata una indennità mensile stabilita dal Consiglio Comunale.

  2. - Tale indennità è comprensiva di ogni rimborso spese.

      

ART.16

(Informazione dei cittadini)

  1. - Il Comune, contestualmente all'entrata in vigore del regolamento ed all'attivazione dell'ufficio del Difensore Civico, ne dà informazione ai cittadini con 1'indicazione delle funzioni dell' istituto, del suo ambito di attività, della persona chiamata ad esercitarla, della sede e degli orari dell' ufficio, nonchè del carattere gratuito degli stessi. 

 

ART.17

( Diffusione del regolamento )

  1. - Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, è inviata, entro trenta     giorni dalla conseguita giuridica efficacia, ai consiglieri comunali, alle istituzioni ed aziende     dipendenti dal Comune ed ai responsabili delle strutture organizzative comunali.

 

ART. 16

 (Entrata in vigore)

  1. - Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l’avvenuta sua ripubblicazione all'Albo pretorio del Comune.   

   
   
   
   

 

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE

FUNZIONI DEL
DIFENSORE CIVICO COMUNALE

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Elezione, durata in carica e rimozione

Art. 3 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Art. 4 - Cessazione dalla carica

Art. 5 - Principi dell’azione

Art. 6 - Soggetti destinatari dell’attività

Art. 7 - Prerogative e poteri

Art. 8 - Modalità di intervento

Art. 9 - Funzioni di controllo di legittimità

Art. 10 - Rapporti con il Consiglio comunale

Art. 11 - Rapporti con le Commissioni consiliari e la Giunta

Art. 12 - Rapporti con il Sindaco

Art. 13 - Tutela della riservatezza

Art. 14 - Mezzi dell'azione

Art. 15 - Indennità

Art. 16 - Informazione dei cittadini

Art. 17 - Diffusione del regolamento

Art. 18 - Entrata in vigore

Allegato 1

 

 

Allegato 1)

 

AL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

VIA ROMA

SAN GIOVANNI A PIRO

 

Oggetto: RICHIESTA INTERVENTO AI SENSI DELL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE. 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________________________________

il _____________  residente a __________________________________ in Via _____________________________

nella sua qualità di ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

CHIEDE

 

L’intervento del Difensore Civico in relazione a _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

per i seguenti motivi  _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza della presente istanza, di   AVERE   /    NON AVERE  presentato, allo stato, sulla stessa questione ricorsi ad altri organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.

 

San Giovanni a Piro _____________

                                                                                                                                       FIRMA

                                                                                                                    __________________________