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La
carta d'identità
è rilasciata ai cittadini di età superiore ai 15 anni,
ha validità di dieci anni ed equivale al passaporto ai fini
dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui
vigono particolari accordi internazionali.
Il costo per il rilascio è di Euro 5,42 per diritto fisso e di
segreteria.
RICHIESTA
Cittadini
maggiorenni
Occorre
presentarsi di persona presso lo sportello dell’Anagrafe, con i seguenti
documenti:
-
modulo compilato con i propri dati
anagrafici (a disposizione del pubblico presso gli sportelli)
-
tre fotografie recenti, uguali e
senza copricapo
-
eventuale carta di identità
scaduta
-
un valido documento di
riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni
muniti di documento di identità valido).
La
carta d'identità viene rilasciata di norma al momento, direttamente
all'interessato. Se non si possiede un altro documento di identificazione,
in assenza di testimoni, viene consegnata dai vigili urbani
all'interessato presso la sua abitazione.
Se si desidera che il documento sia valido per l'espatrio, occorre
compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su modello fornito allo
sportello, in cui si dichiara di non trovarsi in nessuna condizione che ne
impedisca il rilascio. In assenza di tale dichiarazione, sulla carta
d'identità viene apposta la dicitura "non valida per
l'espatrio".
Cittadini
minorenni
(da 15 anni e un giorno a 18 anni)
La
presentazione della domanda richiede la presenza di un genitore convivente
con il minore, munito di un proprio documento di riconoscimento.
Occorre inoltre produrre allo sportello:
-
modulo di richiesta carta d'identità
per minori di 18 anni;
-
tre fototessere recenti, uguali,
senza copricapo;
-
eventuale carta bianca scaduta o
altro documento di identificazione.
Per
ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma contestuale di
entrambi i genitori o del tutore.
In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è
sufficiente produrre, o il modulo di richiesta di validità all'espatrio
firmato dal genitore assente corredato da fotocopia del suo documento
d'identità, o l'istanza comprensiva dell'assenso in carta semplice
corredata da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. In
mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.
Cittadini
stranieri residenti
Devono
presentarsi di persona presso lo sportello dell'Anagrafe con la seguente
documentazione:
-
modulo compilato con i propri dati
anagrafici (a disposizione del pubblico presso gli sportelli);
-
tre fotografie, uguali, recenti e
senza copricapo;
-
un documento di identificazione;
-
il permesso/carta di soggiorno non
scaduto rilasciato dalla Questura competente.
Ai
cittadini stranieri residenti la carta d'identità è rilasciata con le
stesse modalità dei cittadini italiani. In questo caso ha esclusivamente
valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per
l'espatrio.
Carta d'identità
RINNOVO
Può
essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
E' necessario presentarsi allo sportello dell'Anagrafe con i seguenti
documenti:
-
tre fotografie recenti, uguali e
senza copricapo;
-
la carta di identità scaduta o in
scadenza;
-
un valido documento di
riconoscimento (qualora la carta d'identità che restituisce non sia
più idonea all'identificazione della persona). In mancanza occorre la
presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido.
indietro
Carta d'identità
SMARRIMENTO
O FURTO
Occorre
presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:
-
tre fotografie recenti, uguali e
senza copricapo;
-
l'originale, più una fotocopia,
della denuncia di smarrimento o furto resa all'autorità di pubblica
sicurezza (Carabinieri o Polizia);
-
altro documento di riconoscimento
valido per l'immediato rilascio (in mancanza occorre la presenza di
due testimoni muniti di documento d'identità valido).
indietro
Carta d'identità
DETERIORAMENTO
E'
necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:
-
tre fotografie recenti, uguali e
senza copricapo;
-
il documento deteriorato;
-
altro documento di riconoscimento
valido per l'immediato rilascio (in mancanza occorre la presenza di
due testimoni muniti di documento d'identità valido).
indietro
Carta d'identità
SERVIZIO
A DOMICILIO PER PERSONE NON DEAMBULANTI
E'
possibile richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità,
presentando la documentazione richiesta allo sportello tramite terzi.
La consegna, avviene in San Giovanni a Piro, tramite il
Comando dei Vigili Urbani, presso l'abitazione dell'interessato o
nel luogo di degenza.
dove
quando
-
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00; lunedì
e giovedì 16,00 –
19,00
indietro
Requisiti
per il rilascio e durata della
carta di identità
La
carta di identità è rilasciata dal Sindaco, che è tenuto al rilascio,
alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la
loro residenza o la loro dimora quando ne facciano richiesta (art. 3 del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773.)
Se
il richiedente ha la residenza nel Comune dove richiede la carta di
identità i suoi dati possono essere reperiti facilmente presso l'ufficio
anagrafe del Comune che detiene lo schedario dei cittadini residenti. Se
invece il richiedente non ha la dimora nel Comune e quindi non è iscritto
negli schedari anagrafici, l'ufficio competente al rilascio deve
accertare l'identità del richiedente e reperire i suoi dati. In assenza
di disposizioni normative si è consolidata la prassi secondo cui il
Comune di dimora chiede a quello di residenza conferma dei dati da
inserire nel documento e la comunicazione di eventuali cause ostative al
rilascio della stessa ai fini dell'espatrio e se al richiedente è stato
rilasciato un analogo documento valido.
Ad
avvenuto rilascio il Comune di dimora ne dà comunicazione a quello di
residenza.
Ai
fini del rilascio della carta di identità sono da considerare equiparati
ai residenti, sia pur tenendo conto delle ovvie differenze, i cittadini
residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero
(AIRE) che si trovano temporaneamente nel comune di iscrizione
Nel
caso che il richiedente abbia la dimora temporanea e sia iscritto in AIRE
di altro Comune il Comune di rilascio dovrà rivolgersi al Comune dove il
richiedente risulta iscritto in AIRE.
Essendo
la carta di identità titolo equipollente al passaporto ai fini
dell'espatrio per molti Paesi, il rilascio della carta di identità è
subordinato alla verifica che l'interessato non incorra in nessuna delle
cause ostative al rilascio indicate dall'art. 3 della legge n. 1185 del
1967 e cioè:
a)
la mancanza dell'assenso all'espatrio da parte di chi esercita la potestà
del genitore o la potestà tutoria per coloro che vi sono sottoposti, ed
in primo luogo per coloro che non hanno raggiunto la maggiore età. In
caso di affidamento a persona diversa dai genitori o dai tutori occorre
l'assenso del soggetto affidatario. In difetto occorre l'autorizzazione
del giudice tutelare.
I
casi in cui è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare sono
controversi.
I
casi più importanti e frequenti per i quali è richiesto l'assenso sono i
seguenti:
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FATTISPECIE
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ASSENSO
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NORMA
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Figlio
minore legittimo
|
entrambi
i genitori
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art. 316 cod. civ.
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Minore
orfano di un genitore
|
genitore
superstite
|
c.s.
|
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Minore
con un genitore lontano, incapace o impedito
|
l'altro
genitore
|
art.
317 cod. civ.
|
|
Minore
orfano di entrambi i genitori
|
tutore
|
artt.
343 e 357 cod. civ.
|
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Interdetto
|
tutore
|
art.
11, D.P.R. 30 dicembre 1965,
|
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n.
1656
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Inabilitato
|
curatore
|
c.s.
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Minore
emancipato
|
coniuge
maggiorenne o, se entrambi minorenni, il curatore
|
art. 392 cod. civ.
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Figlio
minore naturale convivente con entrambi i genitori
|
entrambi
i genitori
|
art. 317-bis cod. civ.
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Figlio
minore naturale convivente con un solo genitore
|
genitore
convivente
|
c.s.
|
|
Figlio
minore di genitori separati o divorziati
|
entrambi
i genitori salva diversa disposizione del giudice
|
artt.
155 e 317 cod. civ.
|
|
Figlio
minore naturale riconosciuto da un solo genitore
|
genitore
che l'ha riconosciuto
|
art. 317 cod. civ.
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Sicuramente l'intervento del giudice tutelare è necessario in quelle
circostanze in cui coloro che esercitano la potestà sul minore non sono
in condizione di esprimere il loro assenso, per esempio nel casi di
genitori separati o per i quali sia stato pronunciato lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili quando uno di costoro
non può esprimere l'assenso;
b)
la mancata autorizzazione del giudice tutelare per i genitori con prole
minore. Questa autorizzazione non è necessaria se il richiedente ha
l'assenso dell'altro coniuge da cui non è legalmente separato o che
risiede nel territorio della Repubblica;
indietro
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Il
Passaporto è
un documento che consente l’ingresso in tutti i Paesi i cui governi sono
riconosciuti dalla Repubblica italiana. Dura 10 anni e va rinnovato ogni
cinque. Tutti i cittadini, senza limiti di età (con regole particolari
per i minori), possono richiederlo, salvo coloro che si trovano in
determinate condizioni previste dalla legge (non assenso della persona che
esercita la potestà, restrizione della libertà personale ecc.).
Per
i minori di 15 anni si può optare per l’iscrizione sul passaporto di
uno dei genitori.
indietro
Passaporto
Rilascio/sostituzione
Maggiorenni
Per il rilascio del passaporto occorre presentare, presso il Commissariato
di Battipaglia, la seguente documentazione:
-
apposita
domanda al Questore di Salerno, con generalità complete, su modulo
con autocertificazione rilasciato dal Commissariato di Pubblica
Sicurezza 2
-
due
fotografie formato tessera di cui una legalizzata dal Sindaco o, se la
domanda è presentata direttamente dal richiedente, dall' Ufficio che
riceve la richiesta
-
l'autocertificazione
della cittadinanza italiana, dello stato di famiglia e
l'autenticazione di una foto, che si possono fornire direttamente
presso l'Ufficio ricevente
-
una marca amministrativa per passaporto di € 44,66;
-
un versamento su c/c postale n. 67422808 intestato a: Ministero
Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro; causale: Importo rilascio
Passaporto elettronico
per
le persone coniugate con figli minorenni:
per
i genitori celibi, nubili, separati legalmente o divorziati, con figli
minorenni che risiedono nel Comune:
In
caso contrario occorre l’autorizzazione del Giudice tutelare di
competenza territoriale
Minorenni
occorre presentare:
-
apposita
domanda al Questore di Salerno, con generalità complete, su modulo
con autocertificazione rilasciato dal Commissariato di Pubblica
Sicurezza;
2
-
due
fotografie formato tessera di cui una legalizzata dal Sindaco o, se la
domanda è presentata direttamente dal richiedente, dall' Ufficio che
riceve la richiesta;
-
l'autocertificazione
della cittadinanza italiana, dello stato di famiglia e
l'autenticazione di una foto, che si possono fornire direttamente
presso l'Ufficio ricevente
-
l'atto
di assenso dei genitori con firme legalizzate, oppure la fotocopia
delle rispettive carte di identità valide
-
una marca amministrativa per passaporto di € 44,66
-
un versamento su c/c postale n. 67422808 intestato a: Ministero
Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro; causale: Importo rilascio
Passaporto elettronico
-
per
i minori di anni 10 specificare gli accompagnatori
È possibile iscrivere sul proprio passaporto i figli minorenni a partire
dalla nascita fino al compimento del quindicesimo anno di età; per i
minorenni dai 10 ai 15 anni è necessario allegare due foto formato
tessera.
indietro
Passaporto
Rinnovo
quinquennale
Per
il rinnovo quinquennale è necessario presentare la seguente
documentazione:
-
apposita
richiesta, da compilare presso la Questura di Salerno
-
l'autocertificazione
della cittadinanza italiana e dello stato di famiglia, che si possono
fornire direttamente presso l'Ufficio ricevente
-
una marca amministrativa per passaporto di € 44,66
-
il
passaporto scaduto, che può essere rinnovato anche prima della
scadenza o entro i sei mesi successivi. Decorsi i dieci anni dalla
data del rilascio il passaporto non è più rinnovabile
Se
si hanno figli minori vale quanto detto per il primo rilascio.
indietro
Passaporto
Smarrimento
o furto
Occorre produrre tutta la documentazione necessaria per un normale
rilascio, oltre alla denuncia di smarrimento o di furto fatta all’autorità
di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia).
Passaporto
Passaporto
collettivo
Può essere rilasciato a gruppi (5-50 persone) per motivi culturali,
religiosi, sportivi o turistici. Il passaporto collettivo non è
rinnovabile, è valido per il solo viaggio all'estero al quale il
documento si riferisce ed è di durata non superiore a quattro mesi.
Il gruppo deve avere un accompagnatore munito di passaporto ordinario in
corso di validità.
Gli altri componenti del gruppo, esclusi quelli di età inferiore ai
quattordici anni, devono essere muniti di carta di identità valida.
La domanda di passaporto collettivo deve essere presentata da un
capogruppo, corredata da tutti i documenti dei componenti del gruppo
(cittadinanza italiana e stato di famiglia autocertificati, con fotocopia
della carta di identità valida) e dalla ricevuta del versamento di Euro
4.90 sul c/c postale n. __20325841__, intestato alla Questura di Salerno.
2
indietro
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Il
Tesserino per espatrio minori
(Carta
bianca) è
un documento di riconoscimento, consistente in un certificato di nascita
con fotografia, rilasciato dal Comune di residenza che, se vidimato
dall'Ufficio passaporti, consente l'espatrio dei minori di anni 15, nei
seguenti paesi:
Il
costo per il rilascio della carta bianca è di Euro 0,26 per i diritti di
segreteria.
indietro
Tesserino
per espatrio minori
come
I
genitori, o chi ne fa le veci, devono presentarsi:
-
all'
Anagrafe, con due foto del minore, ed un documento di
riconoscimento per il rilascio della carta bianca
-
al
Commissariato di competenza territoriale, per presentare la richiesta
di convalida del certificato (visto per l'espatrio), fornendo
autocertificazione di stato di famiglia e di cittadinanza
2
dove
quando
indietro |
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Legalizzazione
di fotografie
Le
fotografie, presentate personalmente dall'interessato munito di un
documento di riconoscimento, sono legalizzate dalle amministrazioni
competenti per il rilascio di documenti personali. Su sua richiesta le
fotografie possono essere anche legalizzate dal dipendente incaricato dal
Sindaco.
La legalizzazione delle fotografie non è soggetta al pagamento
dell'imposta di bollo per il rilascio dei documenti personali.
dove
Presso
l'ufficio Anagrafe competente al rilascio del documento.
quando
Orari
dell'ufficio Anagrafe competente
da
lunedì a venerdì 9.00 - 13.00; lunedì e giovedì
16,00 – 19,00
indietro
Autenticazioni
di firme e copie di documenti
Le
autenticazioni servono a comprovare l'autenticità di una firma, di una
copia di un documento.
In base alle disposizioni del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:
Autenticazioni
di copia
Consiste
in un'attestazione di conformità ad un originale da parte del pubblico
ufficiale autorizzato.
Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento
o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere
prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal Sindaco.
La
copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai
gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del
procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza che questo venga
depositato.
Il cittadino (vedi dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà) può dichiarare la conformità
all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una
Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di
studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare.
Autenticazione
di firme
Consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la
sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall'interessato,
previa sua identificazione. Sono abilitati all'autenticazione un notaio,
cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
L'autenticazione
delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che
riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi,
ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte
ai privati.
La
sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di
pubblici servizi non sono soggette all'autenticazione della firma, purché
siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte
e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. Non è soggetta ad
autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione, in tutte le P.A., nonché ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
come
Per
autenticare una copia conforme all'originale, con esclusione dei casi
sopra descritti:
portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento di
riconoscimento valido. L'autenticazione, può essere richiesta anche da
persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di
residenza.
Per autenticare la firma solo se ancora prescritta:
presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. Salvo
diversa disposizione della normativa vigente, non è possibile
l'autenticazione della firma a domicilio da parte del funzionario
incaricato dal Sindaco.
Per
la legalizzazione delle fotografie, è necessario presentare le fotografie
per il rilascio di documenti personali.
Soltanto per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) si procede
all'autenticazione della firma (per esempio della delega per il ritiro
della pensione) al domicilio dell'interessato, che deve essere in grado di
intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento valido.
L'autentica della firma può essere effettuata anche in Comune diverso da
quello di residenza.
dove
Ufficio
Anagrafe - Via Roma n. 56
quando
-
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00; lunedì e giovedì
16,00 – 19,00
indietro
Codice
fiscale
Il
codice fiscale è uno strumento di identificazione del cittadino nei
rapporti con il fisco.
E' formato da sedici caratteri, nove alfabetici e sette numerici
determinati sulla base dei seguenti dati anagrafici:
- cognome
- nome
- anno di nascita
- mese di nascita
- giorno di nascita
- sesso
- luogo di nascita.
E' assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l’invio
di un tesserino plastificato ed ha validità a vita.
come
Attribuzione
Per richiedere il codice fiscale è necessario presentare una domanda
compilando un modulo preposto, disponibile presso gli uffici competenti.
1
Inoltre occorre mostrare, a seconda dei casi, i seguenti documenti:
-
se
maggiorenni:
-
se
neonati:
-
se
minorenni:
-
se
stranieri:
-
Comunitari
-
Extracomunitari
-
passaporto
-
permesso
di soggiorno
-
associazioni
senza fini di lucro:
-
copia
dell'atto costitutivo
-
copia
dello statuto
-
firma
del presidente su modulo
preposto (a disposizione negli uffici delle Agenzie delle
Entrate e su Internet) o, nel caso di delega, copia del documento
d'identità del presidente.
-
Spa,
Srl, Enti non dichiaranti IVA:
-
certificato
di rogito notarile oppure copia dell'atto costitutivo e dello
statuto
-
firma
del presidente su modulo
preposto (a disposizione negli uffici delle Agenzie delle
Entrate e su Internet) o, nel caso di delega, copia del documento
d'identità del presidente.
Codice
fiscale
Variazioni
Nel caso di cambiamento di nome o cognome, i cittadini possono richiedere
la variazione del codice fiscale 1 recandosi in un qualsiasi ufficio
dell'Agenzia delle Entrate con il documento di identità aggiornato.
Non esistono limiti di tempo per la richiesta di variazione.
Codice
fiscale Dati
errati
Chi ha ricevuto il codice fiscale emesso sulla base di dati anagrafici
errati, può utilizzarlo, ma deve chiedere la sostituzione.
Codice
fiscale
Smarrimento
In caso di smarrimento o distruzione del tesserino, da denunciare
all'Autorità di Pubblica Sicurezza, si può richiedere il duplicato 1 con
le stesse modalità dell’attribuzione.
Oppure è possibile ottenere il duplicato tramite Internet, consultando il
Sito:
http://www.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf/istruzioni.htm
E' possibile calcolare on line il codice fiscale, collegandosi al Sito: http://www.codicefiscale.com/
dove
-
La
richiesta di attribuzione del codice fiscale, per i cittadini italiani
RESIDENTI ALL'ESTERO, può essere presentata ai Consolati d'Italia
all'estero (se collegati al sistema informativo delle Entrate).
-
La
richiesta di attribuzione del codice fiscale, le variazioni e i
duplicati per le PERSONE FISICHE, le S.P.A, le S.R.L, gli ENTI e le
ASSOCIAZIONI non dichiaranti IVA, aventi domicilio fiscale nel Comune,
possono essere presentate presso gli Uffici Locali dell'Agenzia delle
Entrate di Vallo della Lucania o presso l’ufficio anagrafe.
indietro
DICHIARAZIONE
DI CAMBIO DI ABITAZIONE
La
dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito del territorio
comunale, viene effettuata mediante la presentazione di un'istanza il cui
facsimile è reperibile su questo sito. La predetta dichiarazione deve
essere resa, entro il termine di venti giorni, previa presentazione di un
documento di identità personale in corso di validità, dal cittadino
interessato o, qualora il cambiamento di abitazione riguardi un intero
nucleo familiare, da un componente maggiorenne della famiglia anagrafica.
Il cittadino straniero dovrà inoltre presentare il permesso/carta di
soggiorno in corso di validità.
Il
dichiarante dovrà indicare le proprie generalità, se cittadino straniero
i dati relativi al possesso del permesso/carta di soggiorno, l'indirizzo
precedente e quello ove si intende stabilire la nuova dimora abituale. Se
il trasferimento concerne un intero nucleo familiare occorrerà indicare:
cognome, nome, luogo e data di nascita ed il rapporto di parentela per
ciascun componente e per i cittadini stranieri, anche gli estremi del
permesso/carta di soggiorno.
Il
cambio di abitazione può avvenire con subentro in alloggio libero o con
sistemazione in alloggio occupato, nel qual caso sarà necessario fornire
le generalità dell'occupante, l'eventuale relazione di parentela e
produrre copia del documento di identità personale del medesimo.
Una
persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento - con altra
persona o famiglia, possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche
se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli previsti
dall'art.4 del D.P.R. 223/89 e precisamente: "agli effetti anagrafici
per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".
E'
comunque previsto che in assenza di vincoli e relazioni di parentela, di
cui alla definizione di famiglia anagrafica, il dichiarante possa decidere
di entrare a far parte del nucleo familiare già residente.
La
dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può
essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da
intendersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. I
componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nell'ordine in
cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistente. Non
costituiscono famiglia anagrafica a sè stante i figli che si sposano e che
continuano a coabitare con i genitori.
Una
famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.
L'ufficiale di anagrafe potrà verificare, tramite opportuni accertamenti,
la veridicità delle dichiarazioni rese.
Unitamente
al cambio di abitazione si deve procedere, mediante la compilazione
di appositi modelli, sia all'aggiornamento dell'indirizzo sulla patente di
guida e sul libretto di circolazione che alla denuncia di occupazione
dell'unità immobiliare al fine del pagamento della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
AVVERTENZA
L'istanza di cambiamento di abitazione deve essere presentata presso gli
uffici anagrafici e sottoscritta dal dichiarante e corredata dal documento
di identità personale, se cittadino straniero,
anche
dal permesso/carta di soggiorno di ciascun componente la famiglia
anagrafica. Tali documenti dovranno essere in corso di validità e
prodotti in originale.
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MODALITA'
DI PRESENTAZIONE:
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DICHIARAZIONE
CAMBIO DI RESIDENZA
La
dichiarazione di cambiamento di residenza da fuori San Giovanni a Piro,
viene effettuata mediante la compilazione di un'istanza su apposito
modulo disponibile presso l’ufficio anagrafe del Comune.
La predetta dichiarazione deve essere resa entro il termine di venti
giorni, previa presentazione di un documento di identità personale in
corso di validità del cittadino interessato o, qualora il trasferimento
riguardi un intero nucleo familiare, da un componente maggiorenne della
famiglia anagrafica. Il cittadino straniero dovrà inoltre presentare il
permesso/carta di soggiorno in corso di validità.
Il
dichiarante dovrà indicare:
sul frontespizio dell'istanza - le proprie generalità e l'indirizzo ove
intende stabilire la nuova dimora abituale.
nel quadro dell'istanza- cognome, nome, luogo e data di nascita ed ogni
altro dato richiesto nell'intestazione, per sé e qualora il trasferimento
riguardi un intero nucleo familiare per ogni componente tale nucleo.
Il
cambio di residenza può avvenire con subentro in alloggio libero o con
sistemazione in alloggio occupato, nel qual caso sarà necessario indicare
(sul frontespizio dell'istanza) le generalità dell'occupante, l'eventuale
relazione di parentela e produrre copia del documento d'identità
personale del medesimo.
I
cittadini italiani provenienti dall'estero e/o i cittadini stranieri alla
loro prima richiesta di residenza in Italia, dovranno compilare il quadro
"B" dell'istanza.
I CITTADINI STRANIERI DOVRANNO SEMPRE INDICARE ANCHE GLI ESTREMI DEL
PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO
Una
persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento - con altra
persona o famiglia, possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche
se tra i componenti delle due famiglie NON vi sono vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, come previsto
dall'art. 4 del D.P.R. 223/89.
E' comunque previsto che, in assenza di tali vincoli, il dichiarante possa
decidere di entrare a far parte del nucleo familiare già residente,
compilando l'apposito quadro "C".
La
dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può
essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da
intendersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
I componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nell'ordine
in cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistente. Non
costituiscono famiglia anagrafica a sé stante i figli che si sposano e
che continuano a coabitare con i genitori.
Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.
L'istanza di cambiamento di residenza da fuori comune è sempre sottoposta
ad accertamenti volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni
rese.
Unitamente al trasferimento di residenza è possibile procedere, mediante
compilazione di appositi modelli, sia all'aggiornamento dell'indirizzo
sulla patente di guida e sul libretto di circolazione che alla denuncia di
occupazione dell'unità immobiliare al fine del pagamento della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
AVVERTENZA
L'istanza di cambiamento di residenza deve essere presentata presso gli
uffici anagrafici e sottoscritta dal dichiarante e corredata dal documento
di identità personale, se cittadino straniero, anche dal permesso/carta
di soggiorno di ciascun componente la famiglia anagrafica. Tali documenti
dovranno essere in corso di validità e prodotti in originale. |
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MODALITA'
DI PRESENTAZIONE
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Anagrafe
Italiani residenti all'estero (Aire)
cosa
fa: accetta le domande di
emigrazione per l’estero di cittadini italiani residenti a San Giovanni
a Piro e la presentazione delle domande di residenza per chi rimpatria a
San Giovanni a Piro dall’estero. Gestisce inoltre tutte le altre
variazioni anagrafiche dei cittadini Italiani già iscritti e rilascia la
seguente certificazione:
-certificato
di residenza
-certificato
di stato di famiglia
-certificato
contestuale
-certificato
di esistenza in vita
-carte
d’identità
-libretti
di lavoro
quando:
da
lunedì a venerdì 9.00 - 13.00; lunedì e giovedì
16,00 – 19,00
indietro
Iscrizione
all'Anagrafe dei Residenti all'Estero
L’iscrizione
all'A.I.R.E. è obbligatoria quando il cittadino italiano dimori
all’estero per almeno un anno.
chi
deve adempiere: la
domanda di iscrizione all'A.I.R.E. deve essere fatta dall’interessato o
da un componente della sua famiglia purchè maggiorenne.
come
si fa: il richiedente
deve presentarsi con un documento d’identità presso l’Ufficio
A.I.R.E. oppure presso il Consolato Italiano nello Stato dove risiede.
indietro
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Autocertificazione
Per
semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono
state introdotte alcune norme in materia di documentazione amministrativa,
in base alle quali molte situazioni e fatti, che prima dovevano essere
dimostrati con appositi certificati, sono ora autocertificabili
direttamente dal cittadino.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia".
L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come
"dichiarazione sostitutiva di certificazione", che attesta una
serie di fatti, stati e condizioni.
Ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce e va firmata
dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata e
va presentata, anche da un'altra persona, al posto dei certificati,
insieme ad una fotocopia della carta di identità.
Con l'autocertificazione si possono attestare:
-
la
data e il luogo di nascita;
-
la
cittadinanza;
-
il
godimento dei diritti civili e politici;
-
l'esistenza
in vita;
-
la
residenza;
-
lo
stato di famiglia;
-
lo
stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero;
-
la
nascita del figlio;
-
il
decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente (nonno, genitore,
figlio, nipote, ecc.);
-
l'iscrizione
in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
-
l'appartenenza
a ordini professionali;
-
il
possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli
esami sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
-
il
proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della
concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali),
l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice
fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
-
lo
stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di
pensione, la qualità di studente;
-
la
qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di
tutore, curatore e simili;
-
l'iscrizione
presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo;
-
tutte
le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
-
di
non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
-
di
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
-
di
vivere a carico di qualcuno;
-
tutti
i dati, a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei registri
dello stato civile;
-
di
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere
presentato domanda di concordato.
Per
certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un
documento di riconoscimento.
La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata
del documento stesso.
Se il documento non è più valido, l'interessato deve dichiarare, in
margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono
variati dalla data del rilascio.
Le
Amministrazioni devono acquisire d'ufficio le informazioni contenute negli
atti o certificati e devono accettare l'autocertificazione.
Il dipendente addetto che non accetta l'autocertificazione né
l'attestazione di stati, qualità personali e fatti, tramite l'esibizione
di un documento di riconoscimento, viola i doveri di ufficio.
La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui il dipendente
richieda un certificato laddove è sufficiente l'autocertificazione.
Possono
presentare autocertificazione anche i cittadini comunitari e i cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia.
L'autocertificazione può essere utilizzata solo per attestare stati,
qualità e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani.
Il pubblico ufficiale deve accettare l'autocertificazione di chi non sa o
non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne
accertata l'identità.
L'autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di
salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di
questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad un pubblico
ufficiale che deve accertare l'identità della persona.
Le
amministrazioni devono effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai cittadini e quando vengono riscontrate delle
irregolarità, viene informato l'interessato che deve regolarizzare o
completare la dichiarazione resa.
Oltre alle sanzioni penali, la dichiarazione falsa comporta anche la
decadenza dai benefici del provvedimento adottato.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:
-
certificati
medici, sanitari, veterinari
-
certificati
di origine e conformità alle norme comunitarie
-
brevetti
e marchi
dove
-
Tutti
gli Uffici delle Amministrazioni Pubbliche ed Enti o Aziende erogatori
di pubblici servizi (per esempio Amministrazione Finanziaria, P.R.A.,
SIAE, Questura, Uffici Comunali - Provinciali - Regionali,
Motorizzazione Civile, Uffici postali, Ufficio di collocamento, Camera
di Commercio, A.S.L., E.N.E.L, Azienda Trasporti Pubblici, Scuole,
Università, ecc.)
-
gli
uffici privati (banche, assicurazioni,ecc) possono decidere se
accettare o meno l'autocertificazione.
quando
Negli orari effettuati dalle singole Amministrazioni Pubbliche, Enti o
uffici privati.
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Autocertificazione
MODULISTICA
Qui
di seguito trovate i moduli da stampare per una successiva compilazione
realizzati tenendo conto delle varie casistiche
-
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 5
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- Preleva il modulo -
-
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
-
resa
dal genitore o dal tutore
(Artt. 5 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )
- Preleva il modulo -
-
resa
nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Preleva il modulo -
-
resa
da chi non sa o non può firmare
(Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- Preleva il modulo -
-
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
6
-
da
produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori
di pubblici servizi
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- Preleva il modulo -
-
da
produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori
di pubblici servizi per la riscossione da parte di terzi di
benefici economici
(Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- Preleva il modulo -
-
resa
dal genitore o dal tutore da produrre agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
(Artt. 5 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- Preleva il modulo -
-
da
produrre a privati
(Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- Preleva il modulo -
-
resa
da chi non sa o non può firmare
(Artt. 4 e 47 D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)
- Preleva il modulo -
-
resa
nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo
(Artt. 4 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- Preleva il modulo -
-
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI
COPIA
(Artt.
19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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Preleva il modulo -
da
produrre a privati
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- Preleva il modulo
-
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