|
Legalizzazione
di fotografie
Le
fotografie, presentate personalmente dall'interessato munito di un
documento di riconoscimento, sono legalizzate dalle amministrazioni
competenti per il rilascio di documenti personali. Su sua richiesta le
fotografie possono essere anche legalizzate dal dipendente incaricato dal
Sindaco.
La legalizzazione delle fotografie non è soggetta al pagamento
dell'imposta di bollo per il rilascio dei documenti personali.
dove
Presso
l'ufficio Anagrafe competente al rilascio del documento.
quando
Orari
dell'ufficio Anagrafe competente
da
lunedì a venerdì 9.00 - 13.00; lunedì e giovedì
16,00 – 19,00
indietro
Autenticazioni
di firme e copie di documenti
Le
autenticazioni servono a comprovare l'autenticità di una firma, di una
copia di un documento.
In base alle disposizioni del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:
Autenticazioni
di copia
Consiste
in un'attestazione di conformità ad un originale da parte del pubblico
ufficiale autorizzato.
Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento
o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere
prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal Sindaco.
La
copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai
gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del
procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza che questo venga
depositato.
Il cittadino (vedi dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà) può dichiarare la conformità
all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una
Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di
studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare.
Autenticazione
di firme
Consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la
sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall'interessato,
previa sua identificazione. Sono abilitati all'autenticazione un notaio,
cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
L'autenticazione
delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che
riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi,
ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte
ai privati.
La
sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di
pubblici servizi non sono soggette all'autenticazione della firma, purché
siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte
e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. Non è soggetta ad
autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione, in tutte le P.A., nonché ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
come
Per
autenticare una copia conforme all'originale, con esclusione dei casi
sopra descritti:
portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento di
riconoscimento valido. L'autenticazione, può essere richiesta anche da
persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di
residenza.
Per autenticare la firma solo se ancora prescritta:
presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. Salvo
diversa disposizione della normativa vigente, non è possibile
l'autenticazione della firma a domicilio da parte del funzionario
incaricato dal Sindaco.
Per
la legalizzazione delle fotografie, è necessario presentare le fotografie
per il rilascio di documenti personali.
Soltanto per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) si procede
all'autenticazione della firma (per esempio della delega per il ritiro
della pensione) al domicilio dell'interessato, che deve essere in grado di
intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento valido.
L'autentica della firma può essere effettuata anche in Comune diverso da
quello di residenza.
dove
Ufficio
Anagrafe - Via Roma n. 56
quando
-
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00; lunedì e giovedì
16,00 – 19,00
indietro
Codice
fiscale
Il
codice fiscale è uno strumento di identificazione del cittadino nei
rapporti con il fisco.
E' formato da sedici caratteri, nove alfabetici e sette numerici
determinati sulla base dei seguenti dati anagrafici:
- cognome
- nome
- anno di nascita
- mese di nascita
- giorno di nascita
- sesso
- luogo di nascita.
E' assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l’invio
di un tesserino plastificato ed ha validità a vita.
come
Attribuzione
Per richiedere il codice fiscale è necessario presentare una domanda
compilando un modulo preposto, disponibile presso gli uffici competenti.
1
Inoltre occorre mostrare, a seconda dei casi, i seguenti documenti:
-
se
maggiorenni:
-
se
neonati:
-
se
minorenni:
-
se
stranieri:
-
Comunitari
-
Extracomunitari
-
passaporto
-
permesso
di soggiorno
-
associazioni
senza fini di lucro:
-
copia
dell'atto costitutivo
-
copia
dello statuto
-
firma
del presidente su modulo
preposto (a disposizione negli uffici delle Agenzie delle
Entrate e su Internet) o, nel caso di delega, copia del documento
d'identità del presidente.
-
Spa,
Srl, Enti non dichiaranti IVA:
-
certificato
di rogito notarile oppure copia dell'atto costitutivo e dello
statuto
-
firma
del presidente su modulo
preposto (a disposizione negli uffici delle Agenzie delle
Entrate e su Internet) o, nel caso di delega, copia del documento
d'identità del presidente.
Codice
fiscale
Variazioni
Nel caso di cambiamento di nome o cognome, i cittadini possono richiedere
la variazione del codice fiscale 1 recandosi in un qualsiasi ufficio
dell'Agenzia delle Entrate con il documento di identità aggiornato.
Non esistono limiti di tempo per la richiesta di variazione.
Codice
fiscale Dati
errati
Chi ha ricevuto il codice fiscale emesso sulla base di dati anagrafici
errati, può utilizzarlo, ma deve chiedere la sostituzione.
Codice
fiscale
Smarrimento
In caso di smarrimento o distruzione del tesserino, da denunciare
all'Autorità di Pubblica Sicurezza, si può richiedere il
duplicato 1 con
le stesse modalità dell’attribuzione.
Oppure è possibile ottenere il duplicato tramite Internet, consultando il
Sito:
http://www.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf/istruzioni.htm
E' possibile calcolare on line il codice fiscale, collegandosi al Sito: http://www.codicefiscale.com/
dove
-
La
richiesta di attribuzione del codice fiscale, per i cittadini italiani
RESIDENTI ALL'ESTERO, può essere presentata ai Consolati d'Italia
all'estero (se collegati al sistema informativo delle Entrate).
-
La
richiesta di attribuzione del codice fiscale, le variazioni e i
duplicati per le PERSONE FISICHE, le S.P.A, le S.R.L, gli ENTI e le
ASSOCIAZIONI non dichiaranti IVA, aventi domicilio fiscale nel Comune,
possono essere presentate presso gli Uffici Locali dell'Agenzia delle
Entrate di Vallo della Lucania o presso l’ufficio anagrafe.
indietro
DICHIARAZIONE
DI CAMBIO DI ABITAZIONE
La
dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito del territorio
comunale, viene effettuata mediante la presentazione di un'istanza il cui
facsimile è reperibile su questo sito. La predetta dichiarazione deve
essere resa, entro il termine di venti giorni, previa presentazione di un
documento di identità personale in corso di validità, dal cittadino
interessato o, qualora il cambiamento di abitazione riguardi un intero
nucleo familiare, da un componente maggiorenne della famiglia anagrafica.
Il cittadino straniero dovrà inoltre presentare il permesso/carta di
soggiorno in corso di validità.
Il
dichiarante dovrà indicare le proprie generalità, se cittadino straniero
i dati relativi al possesso del permesso/carta di soggiorno, l'indirizzo
precedente e quello ove si intende stabilire la nuova dimora abituale. Se
il trasferimento concerne un intero nucleo familiare occorrerà indicare:
cognome, nome, luogo e data di nascita ed il rapporto di parentela per
ciascun componente e per i cittadini stranieri, anche gli estremi del
permesso/carta di soggiorno.
Il
cambio di abitazione può avvenire con subentro in alloggio libero o con
sistemazione in alloggio occupato, nel qual caso sarà necessario fornire
le generalità dell'occupante, l'eventuale relazione di parentela e
produrre copia del documento di identità personale del medesimo.
Una
persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento - con altra
persona o famiglia, possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche
se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli previsti
dall'art.4 del D.P.R. 223/89 e precisamente: "agli effetti anagrafici
per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".
E'
comunque previsto che in assenza di vincoli e relazioni di parentela, di
cui alla definizione di famiglia anagrafica, il dichiarante possa decidere
di entrare a far parte del nucleo familiare già residente.
La
dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può
essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da
intendersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. I
componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nell'ordine in
cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistente. Non
costituiscono famiglia anagrafica a sè stante i figli che si sposano e che
continuano a coabitare con i genitori.
Una
famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.
L'ufficiale di anagrafe potrà verificare, tramite opportuni accertamenti,
la veridicità delle dichiarazioni rese.
Unitamente
al cambio di abitazione si deve procedere, mediante la compilazione
di appositi modelli, sia all'aggiornamento dell'indirizzo sulla patente di
guida e sul libretto di circolazione che alla denuncia di occupazione
dell'unità immobiliare al fine del pagamento della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
AVVERTENZA
L'istanza di cambiamento di abitazione deve essere presentata presso gli
uffici anagrafici e sottoscritta dal dichiarante e corredata dal documento
di identità personale, se cittadino straniero,
anche
dal permesso/carta di soggiorno di ciascun componente la famiglia
anagrafica. Tali documenti dovranno essere in corso di validità e
prodotti in originale.
|