ANAGRAFE

   

 

 

 

 

 

 

La carta d'identità è rilasciata ai cittadini di età superiore ai 15 anni, ha validità di dieci anni ed equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali.
Il costo per il rilascio è di Euro 5,42 per diritto fisso e di segreteria.

RICHIESTA     

Cittadini maggiorenni
Occorre presentarsi di persona presso lo sportello dell’Anagrafe, con i seguenti documenti:

  • modulo compilato con i propri dati anagrafici (a disposizione del pubblico presso gli sportelli)

  • tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo

  • eventuale carta di identità scaduta

  • un valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido).

La carta d'identità viene rilasciata di norma al momento, direttamente all'interessato. Se non si possiede un altro documento di identificazione, in assenza di testimoni, viene consegnata dai vigili urbani all'interessato presso la sua abitazione.
Se si desidera che il documento sia valido per l'espatrio, occorre compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su modello fornito allo sportello, in cui si dichiara di non trovarsi in nessuna condizione che ne impedisca il rilascio. In assenza di tale dichiarazione, sulla carta d'identità viene apposta la dicitura "non valida per l'espatrio".

  Cittadini minorenni
 (da 15 anni e un giorno a 18 anni)

La presentazione della domanda richiede la presenza di un genitore convivente con il minore, munito di un proprio documento di riconoscimento.
Occorre inoltre produrre allo sportello:

  • modulo di richiesta carta d'identità per minori di 18 anni;

  • tre fototessere recenti, uguali, senza copricapo;

  • eventuale carta bianca scaduta o altro documento di identificazione.

Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore.
In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è sufficiente produrre, o il modulo di richiesta di validità all'espatrio firmato dal genitore assente corredato da fotocopia del suo documento d'identità, o l'istanza comprensiva dell'assenso in carta semplice corredata da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.

Cittadini stranieri residenti
Devono presentarsi di persona presso lo sportello dell'Anagrafe con la seguente documentazione:

  • modulo compilato con i propri dati anagrafici (a disposizione del pubblico presso gli sportelli);

  • tre fotografie, uguali, recenti e senza copricapo;

  • un documento di identificazione;

  • il permesso/carta di soggiorno non scaduto rilasciato dalla Questura competente.

Ai cittadini stranieri residenti la carta d'identità è rilasciata con le stesse modalità dei cittadini italiani. In questo caso ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Carta d'identità                      RINNOVO
Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
E' necessario presentarsi allo sportello dell'Anagrafe con i seguenti documenti:

  • tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo;

  • la carta di identità scaduta o in scadenza;

  • un valido documento di riconoscimento (qualora la carta d'identità che restituisce non sia più idonea all'identificazione della persona). In mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido.

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Carta d'identità        SMARRIMENTO O FURTO
Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:

  • tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo;

  • l'originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto resa all'autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia);

  • altro documento di riconoscimento valido per l'immediato rilascio (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido).

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Carta d'identità             DETERIORAMENTO
E' necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:

  • tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo;

  • il documento deteriorato;

  • altro documento di riconoscimento valido per l'immediato rilascio (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido).

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Carta d'identità        SERVIZIO A DOMICILIO PER PERSONE NON DEAMBULANTI
E' possibile richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità, presentando la documentazione richiesta allo sportello tramite terzi.
La consegna, avviene in San Giovanni a Piro, tramite il  Comando dei Vigili Urbani, presso l'abitazione dell'interessato o nel luogo di degenza.

dove

  • Ufficio  Anagrafe   - Via Roma n. 56 -

quando

- da lunedì a venerdì  9.00 - 13.00;  lunedì e giovedì   16,00 – 19,00

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 Requisiti per il rilascio e durata della
carta di identità

La carta di identità è rilasciata dal Sindaco, che è tenuto al rilascio, alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora quando ne facciano richiesta (art. 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.)

Se il richiedente ha la residenza nel Comune dove richiede la carta di identità i suoi dati possono essere reperiti facilmente presso l'ufficio anagrafe del Comune che detiene lo schedario dei cittadini residenti. Se invece il richiedente non ha la dimora nel Comune e quindi non è iscritto negli schedari anagrafici,  l'ufficio competente al rilascio deve accertare l'identità del richiedente e reperire i suoi dati. In assenza di disposizioni normative si è consolidata la prassi secondo cui il Comune di dimora chiede a quello di residenza conferma dei dati da inserire nel documento e la comunicazione di eventuali cause ostative al rilascio della stessa ai fini dell'espatrio e se al richiedente è stato rilasciato un analogo documento valido.

Ad avvenuto rilascio il Comune di dimora ne dà comunicazione a quello di residenza.

Ai fini del rilascio della carta di identità sono da considerare equiparati ai residenti, sia pur tenendo conto delle ovvie differenze, i cittadini residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) che si trovano temporaneamente nel comune di iscrizione

Nel caso che il richiedente abbia la dimora temporanea e sia iscritto in AIRE di altro Comune il Comune di rilascio dovrà rivolgersi al Comune dove il richiedente risulta iscritto in AIRE.

Essendo la carta di identità titolo equipollente al passaporto ai fini dell'espatrio per molti Paesi, il rilascio della carta di identità è subordinato alla verifica che l'interessato non incorra in nessuna delle cause ostative al rilascio indicate dall'art. 3 della legge n. 1185 del 1967 e cioè:

a) la mancanza dell'assenso all'espatrio da parte di chi esercita la potestà del genitore o la potestà tutoria per coloro che vi sono sottoposti, ed in primo luogo per coloro che non hanno raggiunto la maggiore età. In caso di affidamento a persona diversa dai genitori o dai tutori occorre l'assenso del soggetto affidatario. In difetto occorre l'autorizzazione del giudice tutelare.

I casi in cui è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare sono controversi.

I casi più importanti e frequenti per i quali è richiesto l'assenso sono i seguenti:

                           

 

 

 

 

 

FATTISPECIE 

ASSENSO 

NORMA 

 

 

 

Figlio minore legittimo 

entrambi i genitori 

art. 316 cod. civ. 

Minore orfano di un genitore 

genitore superstite 

c.s. 

Minore con un genitore lontano, incapace o impedito 

l'altro genitore 

art. 317 cod. civ. 

Minore orfano di entrambi i genitori 

tutore 

artt. 343 e 357 cod. civ. 

Interdetto 

tutore 

art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1965

 

 

n. 1656 

Inabilitato 

curatore 

c.s. 

Minore emancipato 

coniuge maggiorenne o, se entrambi minorenni, il curatore 

art. 392 cod. civ. 

Figlio minore naturale convivente con entrambi i genitori 

entrambi i genitori 

art. 317-bis cod. civ. 

Figlio minore naturale convivente con un solo genitore 

genitore convivente 

c.s. 

Figlio minore di genitori separati o divorziati 

entrambi i genitori salva diversa disposizione del giudice 

artt. 155 e 317 cod. civ. 

Figlio minore naturale riconosciuto da un solo genitore 

genitore che l'ha riconosciuto 

art. 317 cod. civ. 

 

 

 

 

 
Sicuramente l'intervento del giudice tutelare è necessario in quelle circostanze in cui coloro che esercitano la potestà sul minore non sono in condizione di esprimere il loro assenso, per esempio nel casi di genitori separati o per i quali sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili quando uno di costoro non può esprimere l'assenso;

b) la mancata autorizzazione del giudice tutelare per i genitori con prole minore. Questa autorizzazione non è necessaria se il richiedente ha l'assenso dell'altro coniuge da cui non è legalmente separato o che risiede nel territorio della Repubblica;

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Il Passaporto è un documento che consente l’ingresso in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti dalla Repubblica italiana. Dura 10 anni e va rinnovato ogni cinque. Tutti i cittadini, senza limiti di età (con regole particolari per i minori), possono richiederlo, salvo coloro che si trovano in determinate condizioni previste dalla legge (non assenso della persona che esercita la potestà, restrizione della libertà personale ecc.).

Per i minori di 15 anni si può optare per l’iscrizione sul passaporto di uno dei genitori.

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Passaporto                        Rilascio/sostituzione

Maggiorenni
Per il rilascio del passaporto occorre presentare, presso il Commissariato di Battipaglia, la seguente documentazione:

  • apposita domanda al Questore di Salerno, con generalità complete, su modulo con autocertificazione rilasciato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza  2

  • due fotografie formato tessera di cui una legalizzata dal Sindaco o, se la domanda è presentata direttamente dal richiedente, dall' Ufficio che riceve la richiesta

  • l'autocertificazione della cittadinanza italiana, dello stato di famiglia e l'autenticazione di una foto, che si possono fornire direttamente presso l'Ufficio ricevente

  • una marca amministrativa per passaporto di € 44,66;

  • un versamento su c/c postale n. 67422808  intestato a: Ministero Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro; causale: Importo rilascio Passaporto elettronico

per le persone coniugate con figli minorenni:

  • il consenso del coniuge, tramite autocertificazione con firma legalizzata, oppure la fotocopia della carta di identità valida

per i genitori celibi, nubili, separati legalmente o divorziati, con figli minorenni che risiedono nel Comune:

  • l’assenso dell’altro genitore, tramite autocertificazione con firma legalizzata, oppure la fotocopia della carta di identità valida.

  In caso contrario occorre l’autorizzazione del Giudice tutelare di competenza territoriale
 

Minorenni
occorre presentare:

  • apposita domanda al Questore di Salerno, con generalità complete, su modulo con autocertificazione rilasciato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza;  2

  • due fotografie formato tessera di cui una legalizzata dal Sindaco o, se la domanda è presentata direttamente dal richiedente, dall' Ufficio che riceve la richiesta;

  • l'autocertificazione della cittadinanza italiana, dello stato di famiglia e l'autenticazione di una foto, che si possono fornire direttamente presso l'Ufficio ricevente

  • l'atto di assenso dei genitori con firme legalizzate, oppure la fotocopia delle rispettive carte di identità valide

  • una marca amministrativa per passaporto di € 44,66

  • un versamento su c/c postale n. 67422808  intestato a: Ministero Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro; causale: Importo rilascio Passaporto elettronico

  • per i minori di anni 10 specificare gli accompagnatori

  È possibile iscrivere sul proprio passaporto i figli minorenni a partire dalla nascita fino al compimento del quindicesimo anno di età; per i minorenni dai 10 ai 15 anni è necessario allegare due foto formato tessera.

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Passaporto          
Rinnovo quinquennale
 
Per il rinnovo quinquennale è necessario presentare la seguente documentazione:

  • apposita richiesta, da compilare presso la Questura di Salerno

  • l'autocertificazione della cittadinanza italiana e dello stato di famiglia, che si possono fornire direttamente presso l'Ufficio ricevente

  • una marca amministrativa per passaporto di € 44,66

  • il passaporto scaduto, che può essere rinnovato anche prima della scadenza o entro i sei mesi successivi. Decorsi i dieci anni dalla data del rilascio il passaporto non è più rinnovabile

Se si hanno figli minori vale quanto detto per il primo rilascio.

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Passaporto                 
Smarrimento o furto


Occorre produrre tutta la documentazione necessaria per un normale rilascio, oltre alla denuncia di smarrimento o di furto fatta all’autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia).

 

Passaporto                
Passaporto collettivo


Può essere rilasciato a gruppi (5-50 persone) per motivi culturali, religiosi, sportivi o turistici. Il passaporto collettivo non è rinnovabile, è valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce ed è di durata non superiore a quattro mesi.
Il gruppo deve avere un accompagnatore munito di passaporto ordinario in corso di validità.
Gli altri componenti del gruppo, esclusi quelli di età inferiore ai quattordici anni, devono essere muniti di carta di identità valida.
La domanda di passaporto collettivo deve essere presentata da un capogruppo, corredata da tutti i documenti dei componenti del gruppo (cittadinanza italiana e stato di famiglia autocertificati, con fotocopia della carta di identità valida) e dalla ricevuta del versamento di Euro 4.90 sul c/c postale n. __20325841__, intestato alla Questura di Salerno.  2

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Il Tesserino per espatrio minori
(Carta bianca) è un documento di riconoscimento, consistente in un certificato di nascita con fotografia, rilasciato dal Comune di residenza che, se vidimato dall'Ufficio passaporti, consente l'espatrio dei minori di anni 15, nei seguenti paesi:

  • Austria

  • Belgio

  • Croazia

  • Danimarca

  • Eire

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Gran Bretagna

  • Grecia

  • Repubblica Federale di Jugoslavia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Malta

  • Principato di Monaco

  • Norvegia

  • Olanda

  • Portogallo

  • Slovenia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Il costo per il rilascio della carta bianca è di Euro 0,26 per i diritti di segreteria. 

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Tesserino per espatrio minori

come

I genitori, o chi ne fa le veci, devono presentarsi:

  • all' Anagrafe,  con due foto del minore, ed un documento di riconoscimento per il rilascio della carta bianca

  • al Commissariato di competenza territoriale, per presentare la richiesta di convalida del certificato (visto per l'espatrio), fornendo autocertificazione di stato di famiglia e di cittadinanza  2

dove

  • Ufficio Anagrafe  - Via Roma n. 56

quando

  • - da lunedì a venerdì  9.00 - 13.00;  lunedì e giovedì   16,00 – 19,00

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Legalizzazione di fotografie

Le fotografie, presentate personalmente dall'interessato munito di un documento di riconoscimento, sono legalizzate dalle amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali. Su sua richiesta le fotografie possono essere anche legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
La legalizzazione delle fotografie non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio dei documenti personali.

dove

Presso l'ufficio Anagrafe competente al rilascio del documento.

quando

Orari dell'ufficio Anagrafe competente

da lunedì a venerdì  9.00 - 13.00;  lunedì e giovedì   16,00 – 19,00

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Autenticazioni di firme e copie di documenti

Le autenticazioni servono a comprovare l'autenticità di una firma, di una copia di un documento.
In base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:

Autenticazioni di copia

Consiste in un'attestazione di conformità ad un originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato.
Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

La copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza che questo venga depositato.
Il cittadino (vedi dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) può dichiarare la conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare.

Autenticazione di firme

Consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione. Sono abilitati all'autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

L'autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati.

La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all'autenticazione della firma, purché siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, in tutte le P.A., nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

come

Per autenticare una copia conforme all'originale, con esclusione dei casi sopra descritti:
portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido. L'autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza.


Per autenticare la firma solo se ancora prescritta:
presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. Salvo diversa disposizione della normativa vigente, non è possibile l'autenticazione della firma a domicilio da parte del funzionario incaricato dal Sindaco.

Per la legalizzazione delle fotografie, è necessario presentare le fotografie per il rilascio di documenti personali.

Soltanto per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) si procede all'autenticazione della firma (per esempio della delega per il ritiro della pensione) al domicilio dell'interessato, che deve essere in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento valido. L'autentica della firma può essere effettuata anche in Comune diverso da quello di residenza.

dove

Ufficio Anagrafe - Via Roma n. 56

quando

- da lunedì a venerdì  9.00 - 13.00;  lunedì e giovedì   16,00 – 19,00 

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Codice fiscale

Il codice fiscale è uno strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con il fisco.
E' formato da sedici caratteri, nove alfabetici e sette numerici determinati sulla base dei seguenti dati anagrafici:
- cognome
- nome
- anno di nascita
- mese di nascita
- giorno di nascita
- sesso
- luogo di nascita.
E' assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l’invio di un tesserino plastificato ed ha validità a vita.

come

Attribuzione
Per richiedere il codice fiscale è necessario presentare una domanda compilando un modulo preposto, disponibile presso gli uffici competenti.  1
Inoltre occorre mostrare, a seconda dei casi, i seguenti documenti:

  • se maggiorenni:

    • documento d'identità.
      Nel caso in cui si richieda il codice fiscale per conto terzi, occorre un documento d'identità sia del delegato che del delegante.

  • se neonati:

    • documento d'identità del genitore

    • certificato di nascita o relativa autocertificazione firmata dal genitore

  • se minorenni:

    • documento d'identità del genitore

    • documento d'identità del minore o autocertificazione firmata dal genitore

  • se stranieri:

    • Comunitari

      • documento d'identità

    • Extracomunitari

      • passaporto

      • permesso di soggiorno

  • associazioni senza fini di lucro:

    • copia dell'atto costitutivo

    • copia dello statuto

    • firma del presidente su modulo preposto (a disposizione negli uffici delle Agenzie delle Entrate e su Internet) o, nel caso di delega, copia del documento d'identità del presidente.

  • Spa, Srl, Enti non dichiaranti IVA:

    • certificato di rogito notarile oppure copia dell'atto costitutivo e dello statuto

    • firma del presidente su modulo preposto (a disposizione negli uffici delle Agenzie delle Entrate e su Internet) o, nel caso di delega, copia del documento d'identità del presidente.

Codice fiscale                       Variazioni
Nel caso di cambiamento di nome o cognome, i cittadini possono richiedere la variazione del codice fiscale 1 recandosi in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento di identità aggiornato.
Non esistono limiti di tempo per la richiesta di variazione.

 

Codice fiscale                     Dati errati
Chi ha ricevuto il codice fiscale emesso sulla base di dati anagrafici errati, può utilizzarlo, ma deve chiedere la sostituzione.

 

Codice fiscale                    Smarrimento
In caso di smarrimento o distruzione del tesserino, da denunciare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, si può richiedere il duplicato 1 con le stesse modalità dell’attribuzione.
Oppure è possibile ottenere il duplicato tramite Internet, consultando il Sito:

http://www.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf/istruzioni.htm
 
E' possibile calcolare on line il codice fiscale, collegandosi al Sito: http://www.codicefiscale.com/

dove

  • La richiesta di attribuzione del codice fiscale, per i cittadini italiani RESIDENTI ALL'ESTERO, può essere presentata ai Consolati d'Italia all'estero (se collegati al sistema informativo delle Entrate).

  • La richiesta di attribuzione del codice fiscale, le variazioni e i duplicati per le PERSONE FISICHE, le S.P.A, le S.R.L, gli ENTI e le ASSOCIAZIONI non dichiaranti IVA, aventi domicilio fiscale nel Comune, possono essere presentate presso gli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania o presso l’ufficio anagrafe.

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DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI ABITAZIONE

La dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito del territorio comunale, viene effettuata mediante la presentazione di un'istanza il cui facsimile è reperibile su questo sito. La predetta dichiarazione deve essere resa, entro il termine di venti giorni, previa presentazione di un documento di identità personale in corso di validità, dal cittadino interessato o, qualora il cambiamento di abitazione riguardi un intero nucleo familiare, da un componente maggiorenne della famiglia anagrafica. Il cittadino straniero dovrà inoltre presentare il permesso/carta di soggiorno in corso di validità.

Il dichiarante dovrà indicare le proprie generalità, se cittadino straniero i dati relativi al possesso del permesso/carta di soggiorno, l'indirizzo precedente e quello ove si intende stabilire la nuova dimora abituale. Se il trasferimento concerne un intero nucleo familiare occorrerà indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita ed il rapporto di parentela per ciascun componente e per i cittadini stranieri, anche gli estremi del permesso/carta di soggiorno.

Il cambio di abitazione può avvenire con subentro in alloggio libero o con sistemazione in alloggio occupato, nel qual caso sarà necessario fornire le generalità dell'occupante, l'eventuale relazione di parentela e produrre copia del documento di identità personale del medesimo.

Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento - con altra persona o famiglia, possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli previsti dall'art.4 del D.P.R. 223/89 e precisamente: "agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".

E' comunque previsto che in assenza di vincoli e relazioni di parentela, di cui alla definizione di famiglia anagrafica, il dichiarante possa decidere di entrare a far parte del nucleo familiare già residente.

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da intendersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. I componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nell'ordine in cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistente. Non costituiscono famiglia anagrafica a sè stante i figli che si sposano e che continuano a coabitare con i genitori.

Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona. L'ufficiale di anagrafe potrà verificare, tramite opportuni accertamenti, la veridicità delle dichiarazioni rese.

Unitamente al cambio di abitazione si deve  procedere, mediante la compilazione di appositi modelli, sia all'aggiornamento dell'indirizzo sulla patente di guida e sul libretto di circolazione che alla denuncia di occupazione dell'unità immobiliare al fine del pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.


AVVERTENZA
L'istanza di cambiamento di abitazione deve essere presentata presso gli uffici anagrafici e sottoscritta dal dichiarante e corredata dal documento di identità personale, se cittadino straniero, anche dal permesso/carta di soggiorno di ciascun componente la famiglia anagrafica. Tali documenti dovranno essere in corso di validità e prodotti in originale.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:


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DICHIARAZIONE CAMBIO DI RESIDENZA 

La dichiarazione di cambiamento di residenza da fuori San Giovanni a Piro, viene effettuata mediante la compilazione  di un'istanza su apposito modulo disponibile presso l’ufficio anagrafe del Comune.
La predetta dichiarazione deve essere resa entro il termine di venti giorni, previa presentazione di un documento di identità personale in corso di validità del cittadino interessato o, qualora il trasferimento riguardi un intero nucleo familiare, da un componente maggiorenne della famiglia anagrafica. Il cittadino straniero dovrà inoltre presentare il permesso/carta di soggiorno in corso di validità.

Il dichiarante dovrà indicare:
sul frontespizio dell'istanza - le proprie generalità e l'indirizzo ove intende stabilire la nuova dimora abituale.
nel quadro dell'istanza- cognome, nome, luogo e data di nascita ed ogni altro dato richiesto nell'intestazione, per sé e qualora il trasferimento riguardi un intero nucleo familiare per ogni componente tale nucleo.

Il cambio di residenza può avvenire con subentro in alloggio libero o con sistemazione in alloggio occupato, nel qual caso sarà necessario indicare (sul frontespizio dell'istanza) le generalità dell'occupante, l'eventuale relazione di parentela e produrre copia del documento d'identità personale del medesimo.

I cittadini italiani provenienti dall'estero e/o i cittadini stranieri alla loro prima richiesta di residenza in Italia, dovranno compilare il quadro "B" dell'istanza.
I CITTADINI STRANIERI DOVRANNO SEMPRE INDICARE ANCHE GLI ESTREMI DEL PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO

Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento - con altra persona o famiglia, possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie NON vi sono vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 223/89.
E' comunque previsto che, in assenza di tali vincoli, il dichiarante possa decidere di entrare a far parte del nucleo familiare già residente, compilando l'apposito quadro "C".

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da intendersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
I componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nell'ordine in cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistente. Non costituiscono famiglia anagrafica a sé stante i figli che si sposano e che continuano a coabitare con i genitori.
Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.
L'istanza di cambiamento di residenza da fuori comune è sempre sottoposta ad accertamenti volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Unitamente al trasferimento di residenza è possibile procedere, mediante compilazione di appositi modelli, sia all'aggiornamento dell'indirizzo sulla patente di guida e sul libretto di circolazione che alla denuncia di occupazione dell'unità immobiliare al fine del pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

AVVERTENZA
L'istanza di cambiamento di residenza deve essere presentata presso gli uffici anagrafici e sottoscritta dal dichiarante e corredata dal documento di identità personale, se cittadino straniero, anche dal permesso/carta di soggiorno di ciascun componente la famiglia anagrafica. Tali documenti dovranno essere in corso di validità e prodotti in originale.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE


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Anagrafe Italiani residenti all'estero (Aire)


cosa fa: accetta le domande di emigrazione per l’estero di cittadini italiani residenti a San Giovanni a Piro e la presentazione delle domande di residenza per chi rimpatria a San Giovanni a Piro dall’estero. Gestisce inoltre tutte le altre variazioni anagrafiche dei cittadini Italiani già iscritti e rilascia la seguente certificazione:

-certificato di residenza

-certificato di stato di famiglia

-certificato contestuale

-certificato di esistenza in vita

-carte d’identità

-libretti di lavoro

quando: da lunedì a venerdì  9.00 - 13.00;  lunedì e giovedì   16,00 – 19,00  

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Iscrizione all'Anagrafe dei Residenti all'Estero

L’iscrizione all'A.I.R.E. è obbligatoria quando il cittadino italiano dimori all’estero per almeno un anno.

chi deve adempiere: la domanda di iscrizione all'A.I.R.E. deve essere fatta dall’interessato o da un componente della sua famiglia purchè maggiorenne.

come si fa: il richiedente deve presentarsi con un documento d’identità presso l’Ufficio A.I.R.E. oppure presso il Consolato Italiano nello Stato dove risiede.

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Autocertificazione

Per semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono state introdotte alcune norme in materia di documentazione amministrativa, in base alle quali molte situazioni e fatti, che prima dovevano essere dimostrati con appositi certificati, sono ora autocertificabili direttamente dal cittadino.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia".

L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che attesta una serie di fatti, stati e condizioni.
Ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce e va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata e va presentata, anche da un'altra persona, al posto dei certificati, insieme ad una fotocopia della carta di identità.


Con l'autocertificazione si possono attestare:

  • la data e il luogo di nascita;

  • la cittadinanza;

  • il godimento dei diritti civili e politici;

  • l'esistenza in vita;

  • la residenza;

  • lo stato di famiglia;

  • lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero;

  • la nascita del figlio;

  • il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.);

  • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;

  • l'appartenenza a ordini professionali;

  • il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;

  • il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

  • lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente;

  • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore e simili;

  • l'iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo;

  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

  • di vivere a carico di qualcuno;

  • tutti i dati, a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei registri dello stato civile;

  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un documento di riconoscimento.
La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.
Se il documento non è più valido, l'interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.

Le Amministrazioni devono acquisire d'ufficio le informazioni contenute negli atti o certificati e devono accettare l'autocertificazione.
Il dipendente addetto che non accetta l'autocertificazione né l'attestazione di stati, qualità personali e fatti, tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento, viola i doveri di ufficio.
La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui il dipendente richieda un certificato laddove è sufficiente l'autocertificazione.

Possono presentare autocertificazione anche i cittadini comunitari e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia.
L'autocertificazione può essere utilizzata solo per attestare stati, qualità e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani.

Il pubblico ufficiale deve accettare l'autocertificazione di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l'identità.
L'autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della persona.

Le amministrazioni devono effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e quando vengono riscontrate delle irregolarità, viene informato l'interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione resa.
Oltre alle sanzioni penali, la dichiarazione falsa comporta anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:

  • certificati medici, sanitari, veterinari

  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie

  • brevetti e marchi

dove

  • Tutti gli Uffici delle Amministrazioni Pubbliche ed Enti o Aziende erogatori di pubblici servizi (per esempio Amministrazione Finanziaria, P.R.A., SIAE, Questura, Uffici Comunali - Provinciali - Regionali, Motorizzazione Civile, Uffici postali, Ufficio di collocamento, Camera di Commercio, A.S.L., E.N.E.L, Azienda Trasporti Pubblici, Scuole, Università, ecc.)

  • gli uffici privati (banche, assicurazioni,ecc) possono decidere se accettare o meno l'autocertificazione.

quando

Negli orari effettuati dalle singole Amministrazioni Pubbliche, Enti o uffici privati.  

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Autocertificazione             MODULISTICA

Qui di seguito trovate i moduli da stampare per una successiva compilazione realizzati tenendo conto delle varie casistiche

  • DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI   5
    (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
              - Preleva il modulo -

  • DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

    • resa dal genitore o dal tutore
      (Artt. 5 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )
      - Preleva il modulo -

    • resa nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo
      (Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
       Preleva il modulo -

    • resa da chi non sa o non può firmare
      (Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
      - Preleva il modulo -

  • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  6

    • da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
      (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
      - Preleva il modulo -

    • da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi per la riscossione da parte di terzi di benefici economici
      (Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
      - Preleva il modulo -

    • resa dal genitore o dal tutore da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
      (Artt. 5 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
      - Preleva il modulo -

    • da produrre a privati
      (Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
      - Preleva il modulo -

    • resa da chi non sa o non può firmare
      (Artt. 4 e 47 D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)
      - Preleva il modulo -

    • resa nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo
      (Artt. 4 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
      - Preleva il modulo -

  • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI COPIA

    • da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

    (Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
               - Preleva il modulo -

    da produrre a privati
    (Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
              - Preleva il modulo - 

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